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La Commissione tributaria Lombardia ha stabilito che l’avviso di rettifica e liquidazione, emesso nei confronti di una società cessata e del suo ormai ex rappresentante legale, risulta privo di effetti giuridici.

Oggetto del contenzioso era un avviso relativo ad una rettifica del valore di cessione di un’azienda alberghiera, trasferita da una società di persone pochi mesi prima dello scioglimento e conseguente cancellazione dal registro delle imprese.

I giudici, prendendo le mosse dall’interpretazione dell’articolo 2495 del Codice civile fornita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6071/2013, hanno affermato che nessun atto può essere notificato in modo valido ad una società che non esiste più, né al suo legale rappresentante.

L’ufficio dell’Amministrazione finanziaria aveva chiesto di considerare come inammissibile l’appello presentato dall’ultimo legale rappresentante della società estinta, in quanto tale soggetto veniva considerato privo di legittimità giuridica; tale richiesta è stata rigettata. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28187 del 2013, ha stabilito che non può essere negato il diritto di difesa da un atto notificato, rilevando il ricorso solamente sotto il profilo dell’illegittimità dell’avviso emesso nei confronti di società estinta.

La Corte di Cassazione non ha accolto neppure la tesi che prevedeva l’applicazione al caso specifico dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 175/2014, che prevede la riviviscenza quinquennale dalla cancellazione del registro delle imprese per le società estinte “ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, contributi, sanzioni e interessi”. Tale orientamento è giustificato dal fatto:

  • la norma citata non può essere applicata agli accertamenti emessi prima della sua entrata in vigore (Cassazione sentenza n. 6743/2015);
  • l’atto oggetto del contenzioso non è stato indirizzato al socio o al liquidatore, bensì alla società, nella persona del suo legale rappresentante.

Inoltre, il nuovo testo dell’articolo 36 del DPR n. 602/1973, non modifica il principio secondo il quale i tributi richiesti al liquidatore devono già essere stati iscritti a ruolo a carico della società in presenza di attivo distribuito a creditori di grado inferiore. L’ufficio deve pure accertare la responsabilità a carico del liquidatore e l’avvenuto incasso di somme da parte dei soci in sede di liquidazione, che rappresentano limiti alle rispettive responsabilità (Cassazione sentenza n. 13259/2015).