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Le regole di deducibilità dei costi black list cambiano a partire dal periodo d’imposta 2015. Il nuovo parametro di deducibilità dei costi black list diventa il valore normale (articolo 9 del TUIR).

Il decreto internazionalizzazione non ha eliminato elementi di incertezza nel calcolo del valore normale, ma ha apportato delle notevoli semplificazioni nei rapporti con i fornitori black list.

Si presentano qui di seguito gli step da seguire, al fine di controllare se un costo black list possa essere dedotto o meno.

Elenco Paesi black list

Il primo controllo riguarda l’elenco dei Paesi black list, al fine di controllare se il fornitore estero è incluso o meno; l’elenco è contenuto nel DM del 27 aprile 2015 e comprende i seguenti paesi:

  • Andorra;
  • Bahamas;
  • Barbados;
  • Barbuda;
  • Brunei;
  • Gibuti (ex Afar e Issas);
  • Grenada;
  • Guatemala;
  • Hong Kong;
  • Isole Cook;
  • Isole Marshall;
  • Isole Vergini statunitensi;
  • Kiribati (ex isole Gilbert);
  • Libano;
  • Liberia;
  • Liechtnstein;
  • Macao;
  • Maldive;
  • Nauru;
  • Niue;
  • Nuova Caledonia;
  • Oman;
  • Polinesia francese;
  • Saint Kitts e Nevis;
  • Salomone;
  • Samoa;
  • Saint Lucia;
  • Saint Vincent e Grenadine;
  • Sant’Elena;
  • Sark (Isole del Canale);
  • Seychelles;
  • Tonga;
  • Tuvalu (ex Isole Ellice);
  • Vanuatu.

Come si può constatare dall’elenco, Singapore, Emirati Arabi Uniti, Costarica e Mauritius non sono più inclusi nella lista dei paesi black list.

Individuazione delle spese o del componente negativo

Le circolari dell’Agenzia delle Entrate n.ro 51/E del 2010 e n. 35/E DEL 2012 hanno chiarito che nella categoria dei costi black list sono compresi:

  • le spese per l’acquisto di beni o servizi, 
  • le eventuali minusvalenze dei cespiti acquistati in precedenza da un fornitore black list;
  • le quote di ammortamento di beni strumentali,
  • gli interessi passivi derivanti da prestiti erogati da istituti di credito localizzati in paesi black list;
  • le perdite su crediti realizzate verso clienti black list.

Determinazione del valore normale

Il novellato articolo 110, comma 10, del TUIR, introduce un tetto massimo entro il quale tutti costi black list possono essere dedotti. Il disposto normativo fa riferimento al “valore normale, determinato ai sensi dell’art.9”.

Nella determinazione del valore normale le imprese possono ricorrere alla definizione di valore normale presente nella normativa relativa al transfer pricing, mediante l’utilizzo dei diversi metodi di determinazione del valore normale riconosciuti a livello OCSE.

Anche se la disciplina non è la stessa, il riferimento ad un ente esterno e di notevole autorevolezza quale l’OCSE, può essere un elemento di rilevante importanza nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate muovesse contestazioni.

Tra i metodi OCSE per determinare il valore normale, potrebbero essere utilizzati:

  • il metodo del confronto del prezzo;
  • il metodo del prezzo di rivendita;
  • il metodo del costo maggiorato.

Superamento del valore normale

Per poter dedurre la parte dei costi black list eccedente il valore normale, occorre predisporre la documentazione relativa ad un’unica esimente, dimostrando che l’operazione è stata concretamente effettuata e che l’acquirente residente ne ha conseguito un effettivo interesse economico.

Ai fini della deducibilità dei costi black list, l’impresa non deve più dimostrare che il fornitore black list svolgeva una effettiva attività commerciale.

Indicazione nel modello UNICO

Il comma 11 dell’articolo 110 del TUIR non è stato oggetto di modifica e quindi risulta ancora obbligatorio indicare l’acquisto nel modello UNICO, sebbene l’importo risulti inferiore al valore normale e (quindi possa essere dedotta in misura integrale). Si ricorda che l’indicazione del costo black list in UNICO non costituisce condizione essenziale per la relativa deduzione, ma un semplice adempimento, la cui omissione viene sanzionata con un importo pari al 10% del costo.