tel. 049.8763120 - fax. 049.8752942 segreteria@zagarese.net

Il D.Lgs n. 147/2015, meglio conosciuto come “Decreto Internazionalizzazione” ha introdotto le seguenti importanti novità nella materia:

  • l’estensione della deducibilità “automatica” prevista per i crediti esistenti nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali o che hanno concluso accordi di ristrutturazione dei debiti anche nelle ipotesi di:
    • conclusione, da parte del debitore, di piani attestati di risanamento;
    • assoggettamento del debitore a procedure estere equivalenti;
  • individuazione precisa del periodo d’imposta di deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo, nonché vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali, anche estere, o che hanno concluso accordi o piani di risanamento.

L’articolo 13, comma 1, lett. c) del Decreto Internazionalizzazione, andando ad integrare il comma 5 dell’articolo 101 del TUIR, riconosce come deducibili le perdite su crediti anche nelle seguenti fattispecie:

  • piano attestato di risanamento ex articolo 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare;
  • procedure concorsuali estere equivalenti, previste in Stati con i quali sussiste un adeguato scambio di informazioni.

Con riguardo a tali fattispecie, assume rilevanza, rispettivamente, la data:

  • di iscrizione nel Registro delle Imprese del piano di risanamento;
  • di ammissione alla procedura concorsuale estera.

Il Decreto Internazionalizzazione fornisce anche maggiori certezze circa il periodo di deducibilità della perdita riguardante crediti:

  • di modesto importo (euro 2.500,00/euro5.000,00) che risultano scaduti da almeno sei mesi;
  • esistenti nei confronti di soggetti interessati da procedure concorsuali, anche estere, o che hanno concluso accordi di ristrutturazione dei debiti o piani di risanamento.

Il Decreto ha inserito il nuovo comma 5-bis nell’articolo 101 del Tuir, secondo il quale: “è ammessa … nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui… sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio”.

Ne consegue che la perdita su crediti di modesto importo o nei confronti di soggetti interessati da procedure concorsuali può essere dedotta nel medesimo periodo d’imposta di imputazione della stessa in bilancio sulla base dell’applicazione dei Principi contabili, sebbene lo stesso sia successivo a quello di manifestazione delle condizioni di deducibilità.

Viene comunque previsto un limite di tempo entro il quale la perdita su crediti può essere dedotta; infatti, la perdita può essere dedotta entro il periodo d’imposta nel quale, secondo quanto stabilito dai Principi contabili, il credito avrebbe dovuto essere cancellato dal bilancio.

 Il Decreto Internazionalizzazione ha introdotto anche una disposizione di carattere interpretativo, con riguardo ai crediti di modesto importo e dei crediti nei confronti dei soggetti ammessi a procedure concorsuali, anche estere, o che hanno concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o piano di risanamento; tale disposizione specifica che le svalutazioni contabili dei crediti, nel caso in cui non siano state dedotte nel periodo d’imposta in cui si manifestano gli elementi per la deducibilità (vale a dire la scadenza dei sei mesi o l’assoggettamento a procedura concorsuale), “sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili”.

Le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione sono operative già dal 2015.