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Recentemente, con la pronuncia n. 12921 del 23/6/2015, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il principio della nullità della C.T.U. ove il consulente acquisisca, ai fini della sua relazione, documenti non prodotti dalle parti.

Nello specifico, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso con il quale si lamentava che la corte d’appello aveva ingiustamente dichiarato nulla la consulenza tecnica d’ufficio che aveva acquisito una serie di documenti (comprovanti i costi di alcuni lavori perduti e i relativi quantitativi) trasmessi da una delle parti in violazione dei termini previsti per la produzione documentale.

In altre parole, secondo il pensiero dei giudici,  il potere di procurarsi  dati estranei al processo viene legittimamente esercitato “in tutti i casi in cui al consulente sia necessario, per portare a termine l’indagine richiesta, acquisire documenti in genere pubblici non prodotti dalle parti e che tuttavia siano necessari per portare a termine l’indagine e per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette (può trattarsi, esemplificativamente, di delibere comunali dalle quali estrarre il coefficiente per determinare il canone di locazione, documentazione relativa ai piani regolatori, dati riscontrabili relativi al valore dei terreni espropriati per verificare che l’indennità di esproprio sia stata correttamente quantificata)”.

Il consulente, nel rispetto del contraddittorio, potrà anche acquisire documenti non prodotti che risultino indispensabili all’accertamento di una situazione di comune interesse (ad esempio gli atti di frazionamento che servono ad individuare il confine tra due fondi) oppure procurarsi “dati tecnici di riscontro alle affermazioni e produzioni documentali delle parti, e pur sempre deve indicare loro la fonte di acquisizione di questi dati per consentire loro di verificarne l’esatto e pertinente prelievo”.

In conclusione, è ammessa l’acquisizione da parte del CTU di dati e documenti che non siano stati già allegati dalle parti solo se strumentali alla verifica e al riscontro rispetto alle produzioni e dichiarazioni delle parti.