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Nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2015 è stata pubblicata la Legge n. 96 del 18 giugno 22015, legge di ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni con Hong Kong.

La Convezione contro le doppie imposizioni con Hong Kong è stata firmata in Hong Kong il 14 gennaio 2013.

La convenzione ricalca nella sostanza il modello standard Ocse per quanto concerne:

  • l’individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche;
  • la tassazione dei dividendi e degli interessi (ritenute nella misura massima del 10% e del 12,5%);
  • i redditi per il lavoro dipendente prestato all’estero;
  • la territorialità del capital gain.

La Convenzione differisce dal modello standard OCSE per quanto concerne:

  • le royalties tassate in entrambi gli Stati con aliquota massima del 15%;
  • la nozione di stabile organizzazione per i cantieri;
  • i redditi derivanti dall’esercizio di navi e aerei in traffico internazionale.

Nel testo della convenzione assume rilevanza il regime delle plusvalenze finanziarie e lo scambio di informazioni.

Con riguardo alle plusvalenze, l’articolo 13 consente di non tassare nello Stato della fonte le plusvalenze (diverse da quelle immobiliari o da quelle conseguite mediante stabili organizzazioni) percepite da residenti dell’altro Stato, eccezione fatta per le plusvalenze che derivano dalla cessione di azioni, non quotate in una borsa valori, il cui valore derivi per più del 50% dalla detenzione diretta o indiretta di immobili situati nello Stato della fonte.

Secondo quanto riportato nella Convenzione, se un soggetto residente ad Hong Kong cede delle azioni di una società italiana, non saranno tassabili mai in Italia, neppure se oggetto della cessione sono partecipazioni qualificate o che non siano negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero.

Per ciò che attiene allo scambio di informazioni, l’articolo 26 della Convezione riporta una formulazione conforme allo standard Ocse del 2005 che permette di superare il segreto bancario.

Fino al 2014, Hong Kong risultava inclusa nelle seguenti “liste nere”:

  • DM 4 maggio 1999 per la residenza fiscale delle persone fisiche;
  • DM 21 novembre 2001 per la disciplina delle CFC (“controlled foreign companies”);
  • DM 23 gennaio 2002 per la deducibilità dei costi.

Il DM 30 marzo 2015 ha cancellato Hong Kong dalla black list delle CFC dal 2015.

Hong Kong, a prescindere dalla Convenzione con l’Italia, rimarrà inclusa nella lista dei Paesi a fiscalità privilegiata di cui al DM del 21 novembre 2001; ciò che rileva è l’inclusione di Hong Kong nella white list dei Paesi che consentono un adeguato scambio d’informazioni, di cui al DM 4 settembre 1996, con conseguenti effetti molto importanti. Innanzitutto, a seguito del varo del decreto sulla crescita e internazionalizzazione delle imprese, i costi relativi a fornitori di Hong Kong non dovranno più essere vincolati dai limiti di deducibilità stabiliti dall’articolo 110, comma 10 e seguenti del TUIR.

Ad oggi, la Convenzione non è ancora efficace, in quanto deve ancora avvenire lo scambio degli strumenti di ratifica tra i due Stati. Se lo scambio avverrà entro la fine del 2015, i benefici della Convenzione riguarderanno i periodi d’imposta dal 2016 in poi.