L’articolo 9 del decreto legislativo sulle internazionalizzazioni, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, aumenta la percentuale di deducibilità delle spese di rappresentanza, incrementando i limiti proporzionali ai ricavi annuali delle aziende.
Si riporta qui di seguito una tabella riepilogativa con le nuove percentuali di deducibilità:
Scaglione – Voce A.1 e A.5 del conto economico |
Percentuale di deducibilità |
Fino ad euro 10.000.000 |
1,5% |
Da euro 10.000.001 a 50.000.000 |
0,6% |
Da euro 50.000.001 |
0,4% |
Gli importi indicati negli scaglioni non hanno subito variazioni, rispetto a quanto previsto in passato. Non è variato neppure il limite di euro 50, per quanto attiene al valore unitario degli omaggi di modico valore.
Il decreto modifica l’articolo 108, comma 2, del TUIR e quindi non verranno più applicate le percentuali indicate nell’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 19 novembre 2008.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal periodo di imposta 2016.
Le disposizioni legislative riguardanti le spese di pubblicità non hanno subito alcuna modifica. Con il recepimento della direttiva comunitaria n. 34/2013, a partire dal 2016 le spese di pubblicità, così come le spese di ricerca, verranno qualificate come costi di esercizio e quindi non sarà più possibile capitalizzarle. Dato che dal punto di vista fiscale la scelta di capitalizzare o meno tali spese è libera, le imprese potranno evitare il disallineamento se decideranno di spesarle nel relativo periodo d’imposta.