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Con riguardo ai rimborsi Iva, si segnalano le seguenti novità:

  • estensione del rimborso prioritario ai soggetti esercenti l’attività di “proiezione cinematografica;
  • nuovo modello da utilizzare per la garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria).

Il MEF, con il Decreto del 27 aprile 2015, ha ampliato la possibilità di richiedere il rimborso IVA prioritario anche agli esercenti di attività di proiezione cinematografica, identificati deal codice Ateco 2007 “59.14.00”.

Il rimborso Iva per importi superiori ad euro 15.000, presentato da un soggetto “a rischio” (, viene effettuato previa prestazione di idonea garanzia, data da:

  • una fideiussione rilasciata da un istituto di credito/azienda commerciale considerata affidabile da parte dell’Amministrazione finanziaria o una polizza fideiussoria rilasciata da un’assicurazione;

ovvero

  • una cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa.

In particolare, è considerato “rischioso”:

  • il soggetto, diverso da una start up innovativa, che esercita attività d’impresa da meno di due anni;
  • il soggetto passivo al quale, nei due anni precedenti alla data di richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica, relativi sia all’Iva sia agli altri tributi amministrati dell’Agenzia compresi eventuali crediti inesistenti, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore a determinate soglie specificatamente stabilite dalla norma con riferimento a ciascun anno;
  • il soggetto passivo che presenta la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o, comunque, non presenta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • il soggetto passivo che richiede il rimborso dell’eccedenza d’imposta risultante dall’atto di cessazione dell’attività.

Il nuovo modello della polizza fideiussoria/fideiussione bancaria è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 26 giugno 2015. L’esigenza di un nuovo modello ha lo scopo di diminuire le tempistiche e ridurre i costi per l’esecuzione dei rimborsi.

Con riguardo alla riduzione delle tempistiche di effettuazione dei rimborsi, si segnalano le seguenti novità:

  • la riduzione del periodo presuntivo su cui determinare gli interessi per il ritardo nell’esecuzione del rimborso che passa da 120 a 60 giorni;
  • l’esclusione del computo dei suddetti interessi dal calcolo degli interessi da garantire per il periodo di validità della garanzia.

La garanzia prevede una durata pari a tre anni dalla data del rimborso o, se inferiore, pari al periodo tra la data di erogazione dello stesso e il termine di decadenza dall’accertamento.

Il nuovo modello è costituito dalle seguenti tre sezioni:

1)      Rimborso richiesto in procedura semplificata (crediti richiesti a rimborso all’Agente della Riscossione);

2)      Rimborso richiesto in procedura ordinaria (crediti richiesti a rimborso all’Agenzia delle Entrate);

3)      Rimborso infrannuale (sezione utilizzabile per richiedere il rimborso trimestrale).