In base alle modifiche apportate all’art. 4 comma 2 del DL 167/90, la L. 97/2013 prevede, come regola generale, l’assoggettamento a ritenuta o a imposta sostitutiva dei redditi derivanti dagli investimenti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria da parte degli intermediari residenti che intervengono nella relativa riscossione, prevedendo poi una ritenuta d’acconto del 20% su una serie di redditi, sempre derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria, che concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente:
– per i redditi di capitale, si tratta degli interessi derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente non bancari, degli interessi delle rendite perpetue e delle prestazioni annue perpetue, dei compensi per fidejussioni e degli interessi e altri proventi derivanti da rapporti aventi a oggetto l’impiego del capitale;
– per i redditi diversi, sono assoggettati al prelievo le plusvalenze derivanti dalla cessione degli immobili esteri (detenuti da oltre cinque anni) o dei terreni edificabili siti all’estero, i redditi derivanti dalla locazione di immobili esteri, gli altri redditi esteri di natura fondiaria, i redditi previsti dall’art. 67 comma 1 lett. h) del TUIR e le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate.
Il provvedimento del 18 dicembre 2013 dell’Agenzia, attuativo delle disposizioni su tale prelievo, ha poi stabilito che la ritenuta del 20% “in ingresso” trovi applicazione in relazione a redditi e flussi finanziari per cui gli intermediari intervengono nella loro riscossione dal 1° gennaio 2014.
Per consentire agli intermediari di adeguare le procedure relative ai nuovi adempimenti di sostituzione tributaria, il provvedimento ha disposto che: ritenute e imposte sostitutive derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 comma 2 del DL 167/90, dovute per il periodo 1° febbraio-30 giugno 2014, possano essere versate entro il 16 luglio 2014, maggiorate dei relativi interessi e senza sanzioni; con riferimento ai flussi esteri ricevuti in pagamento nel mese di gennaio 2014, gli intermediari non applichino il prelievo ed effettuino la segnalazione dell’operazione all’Amministrazione finanziaria.
Il provvedimento direttoriale 24663 del 19 febbraio 2014 modifica la decorrenza delle disposizioni appena citate, stabilendo che trovino applicazione con riferimento a redditi e flussi finanziari per i quali gli intermediari intervengono nella riscossione a partire dal prossimo 1° luglio, tenendo conto delle difficoltà applicative riscontrate e delle necessarie implementazioni procedurali.
Il MEF ha comunicato che è stata predisposta, per le valutazioni del prossimo Governo – nell’ambito del Ddl. con disposizioni per attuare l’accordo IGA con gli USA e implementare il Common Reporting Standard – una norma di abrogazione di tale ritenuta.
Se il Ministero parla di “evoluzione del contesto internazionale”, anche il contesto interno potrebbe aver avuto la sua parte della decisione. Solo ieri le associazioni dei consumatori (Abusdef e Federconsumatori) hanno chiesto l’abrogazione della misura, dopo le critiche ricevute da diversi parlamentari dell’opposizione, senza contare l’apertura di un’indagine al riguardo da parte della Commissione Ue, dopo la presentazione di due distinte interrogazioni nelle quali si è ipotizzata la violazione dell’art. 63 del Trattato sul funzionamento della Ue, che vieta le restrizioni dei pagamenti tra gli Stati membri.