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Tale circolare ha chiarito la possibilità di deduzione immediata delle perdite generatesi per effetto dell’omologazione, da parte del Tribunale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti In particolare.

Pertanto ad oggi la deducibilità immeditata delle perdite su crediti è concessa ai creditori che vantino crediti nei confronti di società ammesse alle procedure di:

  • fallimento;
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • concordato preventivo;
  • amministrazione straordinaria;
  • accordo di ristrutturazione dei debiti omologato.

Relativamente ai crediti vantati nei confronti degli altri debitori, la perdita è rimane deducibile quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento o, in alternativa, il diritto alla riscossione è prescritto.

Con specifico riferimento alla procedura di concordato preventivo si rileva che i piani prevedono la soddisfazione dei creditori chirografari in misura percentuale dei crediti da questi vantati.
All’atto dell’ammissione del debitore alla procedura, quindi, potranno essere dedotte le perdite per la misura per la quale si ha certezza del mancato incasso (per esempio, 60% se il creditore garantisce il pagamento del 40% del credito).

L’art. 101 co. 5 del TUIR non prevede regole particolari per la determinazione della perdita deducibile.
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 26/2013, è applicabile il principio generale di derivazione dal bilancio, pertanto, in presenza di una delle procedure sopra descritte, la perdita su crediti è deducibile per un ammontare pari a quello imputato a Conto economico. Nello stimare l’entità della perdita, il redattore di bilancio deve attenersi ad un razionale e documentato processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati dall’impresa.   

Secondo la Circolare n.  26/2013 dell’Agenzia delle Entrate, sono idonei a dimostrare la congruità del valore stimato della perdita tutti i documenti di natura contabile e finanziaria redatti o omologati da un organo della procedura.