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L’art.1, commi 160 lett.b e 161 della L. 147/2013 ha ulteriormente modificato l’art. 101, comma 5 del TUIR, prevedendo ora che, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, la sussistenza degli elementi certi e precisi si realizza, inoltre, “in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”. Tale novità, come precedentemente anticipato, è applicabile dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013.

In particolare quindi, per tutti i soggetti e indipendentemente dai principi contabili adottati, in presenza di eventi realizzativi che determinino la cancellazione del credito dal bilancio (es. cessione pro soluto, transazione con rinuncia definitiva del debito, rinuncia al credito), sarà possibile dedurre la perdita senza dover ulteriormente dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi.