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I requisiti necessari affinché il creditore possa emettere la nota di variazione sono:

Nel caso di fallimento:

  • La partecipazione al concorso: il creditore rimasto insoddisfatto deve essere stato ammesso allo stato passivo esecutivo del fallimento del proprio debitore.
  • Scadenza del termine fissato per la presentazione delle osservazioni al piano di ripartizione finale stabilito dal giudice delegato: tale scadenza avviene una volta decorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata a tutti i creditori (artt. 117, comma 1 e 110, comma 3, L.fall.), compresi quelli attualmente oggetto di procedimento di opposizione, impugnazione o revocazione).
  • Scadenza del termine per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura nel caso di fallimenti nei quali vi è insussistenza di somme da destinare alla soddisfazione dei creditori: tale scadenza avviene decorso del termine di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (artt. 119, comma 3 e 26, comma 3 L.fall.).

Nel caso di concordato preventivo

  • La partecipazione al concorso: il creditore rimasto insoddisfatto deve essere stato inserito nell’elenco dei creditori del concordato preventivo del medesimo soggetto;
  • Emissione del provvedimento di esecutività del piano di ripartizione finale attestante la conclusione della fase esecutiva del piano concordatario e/o la conclusione della liquidazione giudiziale (tale documento risulta idoneo ad attestare l’effettiva e definitiva infruttuosità della procedura concorsuale, come, peraltro, paiono deporre alcuni orientamenti dell’Amministrazione finanziaria Circ. n. 77/2000 e Ris. n. 161/2001).