Recentemente il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del Decreto contenente una serie di semplificazioni in attuazione dei principi statuiti dalla “Riforma fiscale”. Rispetto allo schema preliminare il testo definitivo prevede alcune novità introdotte a seguito dei pareri rilasciati dalle competenti Commissioni parlamentari.
La presente Informativa è dedicata all’esame sintetico delle novità contenute nel D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, pubblicato sulla G.U. 28.11.2014, n. 277. In generale la decorrenza delle nuove disposizioni è fissata al 13.12.2014 (15° giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.) salvo la previsione di una specifica espressa decorrenza della singola “semplificazione”.
MOD. 730 PRECOMPILATO – art. da 1 a 7 – decorrenza dal 2015
È confermato che, in via sperimentale, a partire dal 2015, l’Agenzia delle Entrate entro il 15.4 di ciascun anno rende disponibile il mod. 730 precompilato a beneficio dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati ex artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c), c-bis), d), g), i) e l), TUIR.
Il contribuente può prendere visione del modello in esame:
- direttamente tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite il proprio sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato (previa apposita delega).
Il contribuente può accettare la dichiarazione così come predisposta dall’Agenzia o modificarla / integrarla con ulteriori dati.
Resta ferma la possibilità da parte del contribuente di presentare la dichiarazione “compilata” con le ordinarie modalità.
Al fine di consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, è anticipata:
- al 28.2 la trasmissione all’Agenzia delle Entrate da parte di banche, assicurazioni, enti previdenziali, ecc. dei dati relativi ai seguenti oneri deducibili / detraibili riferiti all’anno precedente:
- interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali; contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- al 7.3 la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del mod. CUD (o meglio, del nuovo mod. CU – Informative SEAC 26.9.2014, n. 241 e 27.11.2014 n. 302) da parte dei sostituti d’imposta (entro tale data devono essere comunicati all’Agenzia anche i riferimenti per la ricezione dei modd. 730-4).
È previsto che, con riferimento alle spese sostenute nel 2015, l’Agenzia acquisirà dal “Sistema tessera sanitaria” i dati relativi alle prestazioni sanitarie rese da ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, medici / odontoiatri.
Viene inoltre unificata al 7.7:
- la presentazione del mod. 730 al sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato (tale termine opera anche nei casi di “assenza” di sostituto d’imposta; in caso di dichiarazione a debito il pagamento va effettuato con le modalità e i termini previsti per il versamento dell’IRPEF);
- la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del mod. 730 da parte dei sostituti d’imposta / CAF / professionisti abilitati ovvero direttamente dal contribuente.
Va evidenziato che, nell’iter di approvazione del testo definitivo, è disposto che la consegna del mod. 730 al contribuente da parte del sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato è fissata prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7.7.
Nel testo definitivo è prevista la soppressione dell’obbligo di inserire nel quadro B della dichiarazione la quota di IMU dell’immobile relativa all’anno precedente.
Come sopra accennato, dopo aver “ricevuto” il modello precompilato, il contribuente può:
- accettare (senza modifiche) la dichiarazione; se presentata direttamente o tramite il sostituto d’imposta è prevista l’esclusione dai controlli formali relativamente agli oneri indicati nel mod. 730 precompilato forniti dai soggetti terzi, salvo che per la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni / deduzioni / agevolazioni (sono esclusi anche i controlli preventivi in caso di rimborso superiore a € 4.000). Qualora la dichiarazione (precompilata) sia presentata tramite un CAF / professionista abilitato i controlli formali e preventivi, effettuati nei confronti di quest’ultimi, non vengono meno;
- presentare la dichiarazione precompilata con modifiche / integrazioni. In tale situazione in caso di:
- presentazione diretta ovvero tramite il sostituto d’imposta la dichiarazione rimane sottoposta al controllo formale in capo al contribuente;
- presentazione tramite un CAF / professionista abilitato, il controllo formale è effettuato nei confronti di questi ultimi, salvo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni / deduzioni / agevolazioni;
- rifiutare la dichiarazione. In tale ipotesi il contribuente potrà rivolgersi al sostituto d’imposta o ad un CAF / professionista abilitato per presentare la dichiarazione dei redditi, compilata con le ordinarie modalità.
Rispetto allo schema di Decreto è precisato che, in caso di rilascio del visto di conformità “infedele” da parte del CAF / professionista abilitato sono richieste a quest’ultimo non solo l’imposta ma anche le sanzioni (30%) e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter, DPR n. 600/73, salvo che il visto infedele non sia stato generato dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente (non risulta più applicabile la sanzione da € 258 a € 2.582).
Se entro il 10.11 dell’anno in cui la violazione è commessa il CAF / professionista presenta una dichiarazione rettificativa ovvero invia una specifica comunicazione dei dati interessati dalla rettifica, qualora il contribuente non intenda presentare detta dichiarazione, in capo al CAF / professionista è applicata la sola sanzione (se il versamento è effettuato entro la predetta data la sanzione è ridotta ad 1/8). In caso di dichiarazione rettificativa il contribuente deve versare la maggior imposta dovuta e i relativi interessi.
Con riferimento ai soggetti che appongono il visto di conformità ex DM n. 164/99 è confermato l’aumento del massimale minimo della prescritta polizza assicurativa (non inferiore a € 3 milioni).
Nell’iter di approvazione del testo definitivo, è stato aumentato da 30 a 60 giorni il termine entro il quale gli intermediari possono fornire riscontro relativamente alle richieste di controllo documentale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Lo stesso ampliamento temporale è previsto per fornire ulteriori dati o elementi non considerati in sede di controllo del visto di conformità, nonché per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli.
ADDIZIONALE COMUNALE / REGIONALE IRPEF – art. 8 – decorrenza dal 13/12/2014
È confermato, in materia di addizionale regionale IRPEF, l’introduzione dell’obbligo da parte delle Regioni e delle Province di Trento e Bolzano di inviare al MEF entro il 31.1 dell’anno di riferimento, “i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”.
Al fine di definire il domicilio fiscale del contribuente per il versamento dell’addizionale regionale, va fatto ora riferimento all’1.1 (in luogo dell’attuale 31.12).
In merito all’addizionale comunale IRPEF, per la quantificazione dell’acconto, viene eliminata la previgente rilevanza di quanto deliberato dal Comune entro il 20.12 dell’anno precedente. Di conseguenza devono essere considerate le aliquote e le soglie d’esenzione nella misura prevista nell’anno precedente.
Viene inoltre previsto che i Comuni, contemporaneamente all’invio dei regolamenti e delle delibere relative all’addizionale comunale IRPEF sono “tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale … i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”.
SPESE DI VITTO E ALLOGGIO LAVORATORI AUTONOMI – art. 10 – decorrenza dal 2015, art. 11 decorrenza dal 13/12/2014
Art. 10:
È confermata la modifica dell’art. 54, comma 5, TUIR, in base alla quale le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce.
Di conseguenza:
- il professionista non dovrà “riaddebitare” in fattura tali spese al committente;
- il committente dedurrà le spese per competenza (senza necessità di attendere la fattura del professionista).
La disposizione in esame è applicabile “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015”.
Art.11
Va innanzitutto evidenziato che, nell’iter di approvazione del testo definitivo, è stata eliminata la previsione relativa alle società tra professionisti (STP), contenuta nell’art. 11, con conseguente rinumerazione delle disposizioni in precedenza contenute negli artt. Da 12 a 18, ora presenti negli artt. da 11 a 17. Il nuovo art. 11 è dedicato alle novità in tema di dichiarazione di successione.
È confermato che non è necessario presentare la dichiarazione di successione qualora l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore non superiore a € 100.000 (in luogo dei precedenti € 25.822,84) e non comprende immobili / diritti reali immobiliari.
È inoltre previsto il venir meno dell’obbligo di:
- allegare alla dichiarazione documenti in copia autentica; il contribuente può avvalersi della facoltà di allegare copie non autenticate, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le stesse costituiscono copie degli originali (resta salva la possibilità dell’Ufficio di richiedere i documenti in originale o in copia autentica);
- presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione. In questo caso, l’imposta sarà (ri)liquidata automaticamente dall’Ufficio.
MOD. IRE SPESE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (DETRAZIONE 55% / 65%) – art. 12 – decorrenza 13/12/2014
È confermata, con l’abrogazione dell’art. 29, comma 6, DL n. 185/2008, l’eliminazione della presentazione all’Agenzia delle Entrate del mod. IRE riservato alla comunicazione relativa ai lavori che proseguono per più periodi d’imposta ammessi alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici.
RIMBORSO CREDITO IVA (ANNUALE / TRIMESTRALE) – art. 13 – decorrenza 13/12/2014
Tra le principali semplificazioni in materia di rimborso del credito IVA, sono confermate le seguenti novità:
- i rimborsi di importo non superiore a € 15.000 sono erogati senza prestazione di alcuna garanzia;
- i rimborsi di importo superiore a € 15.000, richiesti da soggetti “a rischio”, sono erogati previa prestazione di idonea garanzia;
- i rimborsi di importo superiore a € 15.000, richiesti da soggetti “non a rischio”, sono erogati previa prestazione di garanzia ovvero senza la stessa presentando la dichiarazione annuale / istanza infrannuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le seguenti condizioni:
- rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta:
- il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%;
- la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività;
- l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami d’aziende;
- nell’anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, qualora la richiesta di rimborso sia presentata da società di capitali non quotate;
- sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
- rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta:
In particolare, sono considerati soggetti “a rischio” coloro che:
- esercitano l’attività da meno di 2 anni (escluse le start up di cui all’art. 25, DL n. 179/2012);
- sono stati oggetto, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento / rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:
- 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000;
- 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;
- 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000;
- presentano la dichiarazione / istanza a rimborso priva del visto di conformità o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- richiedono il rimborso del credito a seguito della cessazione dell’attività.
Con specifici DM saranno individuate le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi saranno eseguiti in via prioritaria. Ulteriori modalità e termini per l’esecuzione dei rimborsi saranno disposti dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.
RIMBORSO CREDITI D’IMPOSTA E INTERESSI IN CONTO FISCALE – art. 14 – decorrenza 2015
È confermato che l’erogazione dei rimborsi in conto fiscale avviene entro:
- 60 giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso;
- 20 giorni qualora il rimborso sia disposto sulla base della comunicazione da parte del competente Ufficio.
È altresì confermato che, in caso di rimborso in conto fiscale, l’Agente della riscossione procede ad erogare anche gli interessi maturati senza necessità da parte del contribuente di presentare una specifica richiesta.
La disposizione in esame è applicabile ai rimborsi erogati a partire dall’1.1.2015.
UTILIZZO MOD. F24 COMPENSAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA FISCALE – art. 15 – decorrenza 2015
È previsto l’obbligo, a decorrere dall’1.1.2015, da parte dei sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione tramite mod. F24:
- le somme rimborsate ai percepienti sulla base dei prospetti di liquidazione dei modd. 730;
- le ritenute / imposte sostitutive versate in eccedenza.
Rispetto allo schema di Decreto è stata eliminata la previsione del riconoscimento dei compensi per l’assistenza fiscale sotto forma di crediti d’imposta utilizzabili in compensazione.
ESERCIZIO OPZIONE REGIMI SPECIALI – art. 16 – decorrenza 2015
È confermato che l’applicazione dei seguenti regimi:
- trasparenza fiscale, ex art. 115, comma 4, TUIR;
- consolidato fiscale, ex art. 119, comma 1, lett. d), TUIR;
- tonnage tax ex art. 155, comma 1, TUIR;
- determinazione della base imponibile IRAP con il “metodo fiscale” ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97;
non richiede più la manifestazione preventiva dell’opzione.
La stessa sarà comunicata direttamente in sede di dichiarazione dei redditi / IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale l’opzione è esercitata.
La disposizione in esame si applica “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014”.
PRESENTAZIONE E TERMINI DI VERSAMENTO OPERAZIONI STRAORDINARIE SOCIETÀ DI PERSONE – art. 17 – decorrenza 13/12/2014
Con la modifica dell’art. 1, comma 1, DPR n. 322/98 viene esteso anche alle società di persone con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’obbligo di utilizzare i modelli dichiarativi approvati per l’anno precedente (c.d. “vecchi modelli”).
È altresì confermato che, relativamente al versamento del saldo IRAP, nel caso di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone, il termine, stabilito dall’art. 17, comma 1, DPR n. 435/2001, è ora individuato nel giorno “16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione” (in luogo del 16.6 dell’anno in cui è presentata la dichiarazione).
SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMATICA – art. 18 – decorrenza 2014
Nell’iter di approvazione definiva del Decreto l’art. 18 è stato dedicato alla “revisione” della disciplina delle società in perdita sistematica.
Modificando l’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, DL n. 138/2011, è previsto che il periodo di monitoraggio rilevante ai fini dell’individuazione della condizione in esame (a cui vengono applicate
le disposizioni previste per le società di comodo ex art. 30, Legge n. 724/94) passa da 3 a 5 periodi d’imposta.
Di conseguenza una società è ora considerata in perdita sistematica qualora:
- risulti in perdita nei 5 periodi d’imposta precedenti;
- nei 5 periodi d’imposta precedenti:
- risulti in perdita per 4 periodi d’imposta;
- per il restante periodo d’imposta dichiari un reddito inferiore a quello minimo determinato ex art. 30, Legge n. 724/94.
Le suddette disposizioni si applicano a partire “dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
SOCIETA’ ESTERE – art. 19 – decorrenza 13/12/2014
È confermata l’abrogazione del comma 2 dell’art. 4, DPR n. 600/73 e pertanto le società o enti che non hanno la sede legale / amministrativa in Italia non dovranno più indicare nella dichiarazione dei redditi l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.
COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D’INTENTO – art. 20 – decorrenza 2015
Il Decreto in esame, modificando l’art. 1, comma 1, lett. c), DL n. 746/83 trasferisce in capo all’esportatore abituale l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento, fino ad ora a carico del fornitore.
L’esportatore abituale, in particolare, dovrà consegnare al proprio fornitore ovvero in Dogana la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa all’Agenzia.
In capo al cedente / prestatore è previsto l’obbligo di riepilogare nel mod. IVA i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.
In caso di cessione / prestazione effettuata prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e aver “riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate”, al cedente / prestatore è applicabile, come disposto dal nuovo comma 4-bis dell’art. 7, D.Lgs. n. 471/97, la sanzione prevista per le operazioni “in mancanza della dichiarazione d’intento” di cui al comma 3 del citato art. 7 (dal 100% al 200% dell’imposta).
Le nuove regole sono applicabili alle dichiarazioni d’intento relative ad operazioni senza IVA da effettuare a decorrere dall’1.1.2015.
L’Agenzia delle Entrate entro il 12.3.2015 (90 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto) con apposito Provvedimento dovrà fissare le modalità applicative delle disposizioni in esame.
COMUNICAZIONE OPERAZIONI BLACK LIST – art. 21 – decorrenza 2014
È confermato che la comunicazione “black list” non ha più cadenza mensile o trimestrale ma diventa annuale.
È confermata altresì la nuova soglia delle operazioni da comunicare che passa da € 500 a € 10.000. Nell’iter di approvazione definitiva del Decreto è stato specificato che il limite va considerato quale importo complessivo annuo.
Le nuove regole sono applicabili alle operazioni “poste in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento”.
AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE OPERAZIONI INTRAUE (VIES) – art. 22 – decorrenza 13/12/2014
È confermata la modifica dell’art. 35, DPR n. 633/72 in base alla quale il contribuente è abilitato ad effettuare le operazioni intraUE già alla data di attribuzione della partita IVA senza necessità di attendere il 31° giorno successivo.
Per i soggetti già in attività non è necessario attendere il decorso dei 30 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate per porre in essere le predette operazioni.
Contestualmente è prevista la cancellazione dal VIES dei soggetti che non hanno presentato modd. Intra per 4 trimestri consecutivi.
SEMPLIFICAZIONI MODD. INTRA – art. 23 – decorrenza 13/12/2014
Sono confermate le semplificazioni riguardanti i modd. Intra relativi ai servizi, diversi da quelli di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72, resi a soggetti passivi UE e quelli da questi ultimi ricevuti.
L’Agenzia delle Dogane entro il 12.3.2015 (90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto in esame) provvederà a ridurre il contenuto dei citati modelli alle sole informazioni riguardanti:
- il numero di identificazione IVA della controparte;
- il valore totale della transazione;
- il codice identificativo del tipo di prestazione resa / ricevuta;
- lo Stato di pagamento.
SANZIONI MODD. INTRA DATI STATISTICI OMESSI / ERRATI – art. 25 – decorrenza 13/12/2014
Con la modifica del comma 5 dell’art. 34, DL n. 41/95, è confermato che le sanzioni di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 322/89 (da € 206 a € 2.065 per le persone fisiche e da € 516 a 5.164 per enti e società) in caso di omessa / inesatta indicazione dei dati statistici nei modd. Intra, si applicano soltanto alle imprese incluse nel programma statistico nazionale che soddisfano gli specifici requisiti previsti annualmente con apposito DPR.
Per il 2014, in base a quanto previsto dal DPR 19.7.2013, i soggetti sanzionabili sono quelli con volumi di scambi mensili pari o superiori a € 750.000.
In tal caso “le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso”.
RITENUTA RIDOTTA PROVVIGIONI AGENTI / RAPPRESENTANTI – art. 27 – decorrenza 13/12/2014
È confermato che la comunicazione in base alla quale gli agenti / rappresentanti dichiarano ai committenti, preponenti o mandanti di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, al fine di beneficiare della base imponibile ridotta (20%) per calcolare la ritenuta alla fonte, è ora “permanente”. Di conseguenza essa non dovrà essere effettuata ogni anno, salvo il venir meno dei requisiti o in caso di revoca.
L’omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle condizioni per usufruire della minor ritenuta è sanzionata da € 258 a € 2.056.
A tal fine con un apposito DM saranno determinati i criteri, i termini e le modalità (inclusa la possibilità di invio tramite PEC) per la suddetta comunicazione.
RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI – art. 28, commi 1 e 2 – decorrenza 13/12/2014
Nello schema di Decreto l’art. 28 conteneva l’abrogazione dell’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi i crediti vantati nei confronti della P.A. Nell’iter di approvazione definitiva del Decreto l’art. 28 è dedicato al “coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari”.
Il comma 1 dell’art. 28 in esame dispone la soppressione della norma relativa alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il rapporto di subappalto.
È altresì disposta l’abolizione della sanzione pecuniaria da € 5.000 a € 200.000 nell’ipotesi in cui il committente effettui il pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione relativa alla correttezza del versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore. Rimane comunque ferma la responsabilità ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 entro 2 anni dalla cessazione dell’appalto, tra committente
imprenditore / datore di lavoro, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori per il versamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti relativamente al periodo di esecuzione del contratto di appalto di opere o servizi.
Con l’integrazione del citato comma 2 è ora previsto che il committente che effettua nei confronti dei lavoratori il pagamento delle predette somme è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta.
COMUNICAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE DIPENDENTI – art. 28, comma 3 – decorrenza 13/12/2014
È previsto, al fine di rafforzare le attività di controllo relative al corretto adempimento degli obblighi fiscali, l’invio mensile da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei dipendenti gestite dallo stesso Istituto.
EFFICACIA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETA’ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – art. 28, comma 4 – decorrenza 13/12/2014
Come noto l’art. 2495, comma 1, C.c., prevede che “approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese”.
Al fine di evitare la concentrazione dei controlli fiscali nella fase di scioglimento e liquidazione della società, è ora disposto che l’estinzione della società ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
RESPONSABILITA’ LIQUIDATORI / SOCI SOGGETTI IRES – art. 28, commi 5 e 7 – decorrenza 13/12/2014
La lett. a) del comma 5 dell’art. 28 in esame, prevede la riformulazione della disciplina, contenuta nell’art. 36, comma 1, DPR 602/73, relativa alla responsabilità dei liquidatori di soggetti passivi IRES.
In particolare ora, in caso di mancato pagamento, con le attività della liquidazione, delle imposte dovute per il periodo di liquidazione e per quelli anteriori, grava sul liquidatore provare di “aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari”, al fine di sottrarsi alla responsabilità connessa al mancato pagamento.
La lett. b) del citato comma 5, prevede la riformulazione della disciplina contenuta nell’art. 36, comma 3, DPR n. 602/73, relativa alla responsabilità dei soci / associati. In particolare ora, il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione nei 2 periodi d’imposta precedenti la liquidazione ovvero durante la stessa, che rappresenta il limite entro il quale i soci / associati sono considerati responsabili delle imposte dovute dalla società, si presume equivalente in misura proporzionale, salvo prova contraria, alla quota di capitale detenuta dal socio / associato.
Le disposizioni sopra accennate, per effetto della modifica apportata all’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 46/99, si applicano, oltre che alle imposte sui redditi, anche a tutti i tributi e ulteriori somme iscrivibili a ruolo.
DETRAZIONE FORFETARIA PRESTAZIONI DI SPONSORIZZAZIONE – art. 29 – decorrenza 13/12/2014
È confermata, con la modifica dell’art. 74, comma 6, DPR n. 633/72, l’applicazione della detrazione in misura del 50% (in luogo dell’attuale 10%) alle prestazioni di sponsorizzazione.
SPESE DI RAPPRESENTANZA / CESSIONI E PRESTAZIONI GRATUITE – art. 30 – decorrenza 13/12/2014
È confermata l’introduzione della possibilità di detrarre l’IVA ex art. 19- bis1, comma 1, lett. h), DPR n. 633/72, relativamente alle spese di rappresentanza sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 50 (in luogo degli attuali € 25,82).
Contestualmente è stato previsto l’aumento a € 50 (in luogo degli attuali € 25,82) per la rilevanza ai fini IVA delle:
- cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione / commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, ex art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72;
- prestazioni di servizi gratuite ex art. 3, comma 3, DPR n. 633/72.
RETTIFICA IVA CREDITI NON RISCOSSI – art. 31 – decorrenza 13/12/2014
È confermato, con la modifica dell’art. 26, comma 2, DPR n. 633/72, che anche in caso di stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ovvero di una piano attestato di risanamento, il creditore può recuperare l’IVA tramite l’emissione di una nota di credito.
ALLINEAMENTO DEFINIZIONE “PRIMA CASA” IVA – REGISTRO – art. 33 – decorrenza 13/12/2014
È confermato l’allineamento della nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in materia di IVA con quella prevista in materia di imposta di registro. Di conseguenza l’aliquota ridotta del 4% trova applicazione in relazione ad abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A/1, A/8 e A/9.
ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) – art. 34 – decorrenza 13/12/2014
Con la modifica dell’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 192/2005 è confermato che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, la mancata dichiarazione / allegazione dell’APE, sanzionabile da € 3.000 a € 18.000 (da € 1.000 a € 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari) ridotta alla metà per le locazioni di durata non superiore a 3 anni, non esenta comunque
dall’obbligo di presentare al MISE la dichiarazione / copia dell’attestato entro 45 giorni.
Nell’iter di approvazione definitiva del Decreto, è stata rivista la disciplina in merito alla cooperazione tra l’Agenzia delle Entrate e il MISE per la rilevazione delle violazioni in materia di APE.
Quanto individuato dall’Agenzia delle Entrate sarà trasmesso al MISE ai fini dell’accertamento e della contestazione della violazione (non è più prevista la possibilità da parte del MISE di avvalersi per tale attività della Guardia di Finanza).