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Il D.L. 91/2014 del 24 giugno 2014 (c.d. “decreto competitività”), entrato in vigore il 25 giugno 2014, contiene disposizioni di natura fiscale, riguardanti le agevolazioni, il comparto delle imposte dirette e il comparto IRAP.

Il decreto introduce novità anche in materia di diritto societario, tra le quali si segnalano le modifiche in materia di capitale sociale per le società per azioni e di controlli nelle società a responsabilità limitata.

Si rammenta che il decreto legge dovrà essere convertito in legge entro il 23 agosto 2014 (entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Si elencano qui di seguito le novità di maggior rilievo introdotte dal decreto competitività:

  • Bonus investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi;
  • la possibile trasformazione dell’agevolazione ACE in credito d’imposta;
  • la maggiorazione dell’ACE del 40% per chi decide di quotarsi;
  • la riduzione del capitale minimo per le società per azioni;
  • la riduzione dei controlli nelle società a responsabilità limitata.

 

Bonus investimenti – Articolo 18 “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi”

L’articolo 18 del Decreto competitività introduce un nuovo credito d’imposta del 15% del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi (macchinari e attrezzature) effettuati fino al 30 giugno 2015; i destinatari di tale agevolazione sono i soggetti titolari di reddito d’impresa.

Per poter fruire dell’agevolazione, gli investimenti in beni strumentali nuovi devono essere effettuati nel lasso di tempo compreso tra il 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) ed il 30 giugno 2015. Affinché l’acquisto possa essere considerato come effettuato nel periodo di tempo anzidetto, occorre ricorrere a quanto previsto dall’articolo 109 del Tuir (D.P.R. 917/1986) in tema di competenza temporale, secondo il quale:

  • per gli acquisti di beni vale la data di consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, vale la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
  • per gli appalti assume rilevanza la data di accettazione dell’opera da parte del committente;
  • per le prestazioni di servizio collegate all’acquisto ma non comprese nel costo del bene, assume rilievo la data di ultimazione.

I beni strumentali in oggetto, che danno diritto alla fruizione del credito d’imposta anzidetto, sono indicati nella divisione 28 della tabella ATECO 2007.

L’investimento deve essere di valore non inferiore a 10.000,00 euro.

Il credito d’imposta si calcola sull’eccedenza rispetto alla media aritmetica degli investimenti in beni strumentali indicati nella tabella ATECO 2007 realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti, con possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Per le imprese che hanno avviato l’attività da meno di cinque anni, occorre effettuare la media aritmetica degli investimenti in beni strumentali realizzati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di applicazione della norma agevolativa.

Per poter fruire del credito d’imposta non risulta sufficiente l’effettuazione del mero investimento, in quanto la normativa prevede i seguenti vincoli:

  • i beni oggetto dell’investimento agevolato devono essere mantenuti nell’impresa per almeno un triennio;
  •  il bene agevolato deve essere utilizzato in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il credito d’imposta va suddiviso e utilizzato in auto-liquidazione in tre quote annuali di pari importo; la normativa prevede che la prima quota può essere utilizzata a partire dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. Ne consegue che per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2014, il relativo credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione nei modelli di versamento F24 a partire dal 2016, suddividendolo in tre quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene riconosciuto il credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito viene utilizzato.

Il credito non assume alcun rilievo ai fini del calcolo della base imponibile IRES e IRAP e può essere utilizzato solo ed esclusivamente in compensazione di altri tributi ex articolo 17 del D. Lsg. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e non è soggetto al limite previsto dal comma 53, dell’articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, secondo il quale i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.

Il credito d’imposta in oggetto viene revocato nelle seguenti ipotesi:

  • il bene viene ceduto a terzi o destinato a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo;
  • i beni oggetto degli investimenti vengono trasferiti in strutture produttive localizzate al di fuori del territorio dello Stato italiano.

 

Agevolazione ACE – Articolo 19 “Modifiche alla disciplina ACE –aiuto crescita economica”

Il D.L. 91/2014 introduce un’agevolazione rivolta alle società che si quotano in mercati regolamentati italiani, di Paesi UE o di Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

Secondo quanto stabilito dal Decreto competitività, la quotazione in Borsa permetterà alle società di beneficiare di un potenziamento dell’incentivo denominato “ACE” (Aiuto alla crescita economica).

L’Ace è stato introdotto con il D.L. 201/2011e ha come destinatari le società che aumentano il patrimonio con conferimenti in denaro o utili accantonati a riserva.

L’agevolazione si sostanzia in una maggiorazione del 40% della variazione in aumento del capitale proprio per le società che si quotano nei mercati regolamentati di Stati membri della Ue o aderenti allo Spazio Economico Europa, ed opera nel periodo d’imposta in cui avviene l’ammissione alla quotazione e per i due successivi; tale aumento non risulta tuttavia immediatamente operativo, in quanto risulta necessaria una preventiva autorizzazione della Commissione Europea.

La maggiorazione non opera per la base ACE accumulata negli esercizi precedenti.

Giova ricordare che anche in tale fattispecie continua ad operare il limite del patrimonio netto; difatti, secondo quanto previsto dall’art. 11 del Decreto 14 marzo 2012, la variazione in aumento (incrementi – decrementi) del capitale proprio non può essere superiore al patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie.

Sia i soggetti IRPEF che IRES possono fruire di un credito d’imposta commisurato all’eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta per incapienza del reddito complessivo netto. Il credito d’imposta può essere utilizzato in cinque anni, nei limiti dell’Irap dovuta in ogni esercizio.

A decorrere dal 2014, viene introdotta la possibilità di convertire l’eccedenza Ace in crediti di imposta da utilizzare per il versamento dell’IRAP. Il Decreto 91/2014 introduce un miglioramento della disciplina ACE per tutte le società di persone e di capitali. Per permettere alle società l’utilizzo dell’incentivo anche in esercizi in perdita fiscale, viene introdotta la possibilità di convertire le eccedenze di ACE inutilizzate in crediti di imposta. Le società, al posto di riportare a nuovo l’eccedenza ACE, potranno trasformare le suddette eccedenze in crediti d’imposta, mediante l’applicazione delle vigenti aliquote Ires/Irpef.

I crediti di imposta si potranno utilizzare (previa suddivisione in 5 quote annuali) per il versamento dell’IRAP.

Tale novità si applicherà a partire dal periodo di imposta 2014 e quindi con la dichiarazione dei redditi UNICO 2015 e dovrebbe poter essere applicata anche alle eccedenze accumulate in esercizi precedenti.

ESEMPIO: Una società a responsabilità limitata che nel modello Unico 2015 indica eccedenze di deduzioni ACE per 50.000,00 euro potrà trasformarle in credito di 13.750,00 euro, da utilizzare, 2.750,00 euro (13.750,00 da suddividere in 5 quote) per anno a detrazione dell’IRAP.

 

Semplificazioni per la quotazione – Articolo 20 “Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili”

Tale articolo va a modificare il Testo Unico Finanziario (D.Lgs. n. 58/1998) con riguardo alle imprese quotate sui mercati regolamentati. La variazione mira a semplificare la normativa relativa a tali società e a favorire l’afflusso di capitali.

Il Decreto competitività introduce la nozione di “PMI” con azioni quotate, le quali corrispondono a società emittenti azioni quotate che nell’ultimo bilancio approvato presentino:

  • un fatturato non superiore a 300 milioni di euro;
  • una capitalizzazione media nell’ultimo anno solare inferiore a 500 milioni di euro.

A seguito di predeterminate modifiche all’articolo 106 del T.U.F., viene prevista la facoltà, per le PMI, di introdurre nei propri Statuti clausole che consentono di fissare la percentuale di partecipazione per l’OPA obbligatoria in una fascia compresa tra il 20% e il 40%, rispetto alla misura standard del 30%.

Inoltre, sempre secondo quanto contenuto nel Decreto competitività, negli Statuti delle PMI si possono escludere, nei primi cinque anni dalla quotazione, la disciplina dell’OPA da consolidamento.

Viene introdotto nel T.U.F. il nuovo art. 127-quinquies, il quale permette alle società con azioni quotate di prevedere un diritto di voto maggiorato per le azioni detenute dallo stesso azionista per un periodo di almeno due anni ininterrotti a far data dall’iscrizione in un apposito elenco interno alla società.

Il diritto di voto maggiorato termina a causa del trasferimento a terzi delle azioni che conferivano tale diritto. Se lo Statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato continua ad operare in caso di trasferimento mortis causa delle azioni o in caso di fusione o scissione della società emittente.

Il Decreto elimina l’obbligo di pubblicare sui quotidiani nazionali:

  • le informazioni regolamentate e le comunicazioni al pubblico di cui agli artt. 113-ter e 114 del T.U.F.;
  • gli estratti dei patti parasociali aventi ad oggetto l’esercizio dei diritti di voto di cui all’art. 122 del T.U.F. (gli estratti vanno pubblicati sul sito Internet della società);
  • gli estratti degli avvisi di convocazione dell’assemblea si cui all’art. 125-bis del T.U.F. (tali estratti vanno ora pubblicati sul sito Internet della società).

A seguito della modifica apportata all’art. 120, comma 2, del T.U.F., viene innalzata dal 2% al 5% la soglia delle partecipazioni rilevanti che determina l’obbligo di comunicazione alla società e alla CONSOB, se l’emittente è una PMI.

Viene inoltra aumentata la percentuale ordinaria dal 2% al 10% la soglia delle partecipazioni reciproche prevista dall’art. 121 del T.U.F., se l’emittente è una PMI e viene sottoscritto un accordo tra le società interessate approvato dalle relative assemblee.

Viene abrogato l’art. 134, comma 1, del T.U.F., che stabiliva la riduzione alla metà del termine di trenta giorni per l’esercizio del diritto di opzione di cui all’art. 2441 del C.c.

L’articolo 20, comma 3, del Decreto competitività modifica l’art. 2437-ter, comma 3, del C.c.; oggetto di modifica sono i criteri di valorizzazione delle azioni in sede di recesso, nel caso in cui la società abbia azioni quotate nei mercati regolamentati. Il Decreto elimina l’obbligo di valutare le azioni in base alla media aritmetica delle quotazioni nei sei mesi precedenti, stabilendo contemporaneamente che gli Statui possono prevedere modalità diverse di determinazione del valore di liquidazione, a condizioni che questo sia almeno pari alla sopra menzionata media.

La determinazione del valore può essere operata da parte degli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuta in debita considerazione la consistenza patrimoniale della società e le sue prospettive reddituali. Lo Statuto può contenere criteri diversi di calcolo del valore di liquidazione, mediante l’indicazione degli elementi dell’attivo e del passivo che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica.

L’articolo 20, comma 4 e 5, estende la platea delle operazioni societarie per le quali era obbligatoria la relazione di stima e che ora possono invece essere perfezionate procedendo alla valutazione secondo le modalità alternative stabilite dall’art. 2343-ter del C.C.

Le semplificazioni riguardano:

  • l’acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle imprese;
  • la trasformazione di società di persone in società di capitali.

Il comma 6 dell’articolo 20 del Decreto competitività va a modificare il diritto d’opzione; per effetto di tale intervento normativo, l’offerta di azioni in opzione ai soci (art. 2441 del C.c.), oltre a prevedere il deposito nel Registro delle Imprese per la relativa iscrizione, deve essere resa nota contemporaneamente al sopra menzionato deposito con avviso pubblicato sul sito internet della società.

Inoltre, il termine per esercitare l’opzione subisce una riduzione da 30 a 15 giorni dalla pubblicazione dell’offerta.

L’articolo 20, comma 2, modifica il D. Lgs. N.38 del 28 febbraio 2005, meglio conosciuto come “Decreto IAS”. Tale provvedimento ha individuato:

  • i soggetti obbligati a redigere il bilancio d’esercizio e consolidato sulla base dei principi contabili internazionali;
  • i soggetti a cui è attribuita la facoltà di applicare gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio.

Per le società diverse da quelle sopra elencate e non incluse in un bilancio consolidato è stata prevista la possibilità di predisporre il bilancio d’esercizio in conformità agli IAS/IFRS, ma solamente “a partire dall’esercizio individuato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della giustizia”. Ad oggi tale decreto non è mai stato emanato e quindi tali società non hanno mai avuto la possibilità di redigere il bilancio attenendosi ai principi contabili internazionali. Il Decreto competitività interviene in tale ambito, eliminando il riferimento al Decreto mai emesso; ne consegue che le imprese in esame avranno la possibilità di applicare gli IAS/IFRS senza dover attendere l’emanazione del decreto.

Continuano a non poter applicare gli IAS/IFRS:

  • le società di persone;
  • le imprese individuali;
  • le società di capitali che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis C.C.

 

Organismo Italiano di Contabilità

Il Decreto competitività, modificando gli articoli 9-bis e 9-ter del D. Lgs n. 38 del 28 febbraio 2005, meglio conosciuto come “Decreto IAS”, va ad incidere sul ruolo e sulle funzioni svolte dall’OIC e sulle relative modalità di finanziamento.

Il Decreto competitività definisce a livello legislativo il ruolo e le funzioni svolte dall’OIC, il quale ha i seguenti compiti:

  • emanare i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile;
  • fornire supporto all’attività del Parlamento e degli Organi governativi in materia contabile ed esprimere pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
  • partecipare al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l’International Accounting Standards Board (IASB), l’organismo preposto all’emanazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, con l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), l’ente chiamato a fornire consulenza ed assistenza alla Commissione europea nel processo di omologazione degli IFRS da parte dell’Unione europea, nonché con gli organismi contabili di altri Paesi.

Per quanto attiene alle modalità di finanziamento, vengono introdotte nel D. Lgs. 38/2005 le disposizioni già previste dai commi 86-88 dell’art. 2 della Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), che contestualmente vengono abrogati.

Volendo sintetizzare, al finanziamento concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall’applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese.

 

Riduzione del capitale sociale minimo per le S.p.A.

Il comma 7, dell’articolo 20 del D.L. 91/2014 apporta una modifica all’articolo 2327 del Codice civile, che si sostanzia nella riduzione da 120.000 a 50.000 euro del capitale sociale minimo necessario per costituire una S.p.A.

Tale riduzione consentirebbe un maggiore allineamento della legislazione nazionale con quella degli altri Paesi europei, che prevedono capitali minimi inferiori.

 

Riduzione dei controlli per le S.r.l.

Novità anche in tema di controlli nelle srl e nelle cooperative: l’articolo 20, comma 8, del D.L. abroga il secondo comma dell’art. 2477 del Codice civile che prevedeva la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le spa.

Quindi, la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl sarà obbligatoria solamente nei seguenti casi:

  • se la società è tenuta alla redazione del bilancio in forma ordinaria e non abbreviata;
  • se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

La norma non tratta il tema della decorrenza di tali novità; seguendo il dettato normativo, l’ipotesi in esame non può essere considerata né causa di decadenza (non rientra tra le ipotesi elencate in modo tassativo dall’art. 2399 del Codice civile), né giusta causa di revoca da parte dell’assemblea (articolo 2400 Codice civile) in quanto non si configurerebbe alcun comportamento inadempiente da parte dei sindaci; ne consegue che l’organo di controllo resterebbe in carico fino alla scadenza del mandato.

Per quanto concerne il revisore, occorre prendere invece in considerazione l’articolo 4, comma 1, lettera i), del D.M. 28 dicembre 2012 n. 261, secondo il quale costituisce giusta causa di revoca “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”. L’assemblea che verifica il venir meno dell’obbligo di nomina del revisore, quindi, potrebbe procedere con la revoca del revisore.

 

Agevolazioni per i finanziamenti alle imprese

Gli articoli 21 e 22 del D.l. 91/2014 introducono una serie di agevolazioni per i finanziamenti alle imprese.

Obbligazioni e cambiali finanziarie – Il Decreto competitività:

  • elimina la ritenuta sugli interessi delle obbligazioni e titoli similari, nonché delle cambiali finanziarie, non quotati:
    • detenuti da investitori qualificati ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 58/98;
    • corrisposti a OICR istituiti in Italia o in uno Stato membro dell’Unione europea, il cui patrimonio è investito in misura superiore al 50% in tali titoli e le cui quote sono detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 58/98;
  • abroga la ritenuta prevista dall’art. 26 del DPR 600/1973 sugli interessi dei finanziamenti a medio lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi, imprese di assicurazione ed OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) che non fanno ricorso alla leva finanziaria comunitari.

Credito a medio-lungo termine

Il decreto estende le agevolazioni fiscali previste dall’art. 165 del DPR 601/1973 per le operazioni di credito a medio-lungo termine (vale a dire esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastale e dalle tasse sulle concessioni governative):

  • alle successive cessioni dei crediti relative a tali finanziamenti;
  • alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale è superiore a 18 mesi poteste in essere da società di cartolarizzazione di cui alla L. 30 aprile 1999 n. 130, nonché da imprese di assicurazione e OICR comunitari.

 

Anatocismo bancario

Articolo 31 “Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi”

La norma demanda al CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) il compito di determinare modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi, riaffermando la legittimità dell’anatocismo, anche se con periodicità non inferiore a un anno.