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Accade sempre più frequentemente che nei contratti di compravendita di aziende o partecipazioni compaiano clausole di rettifica del corrispettivo di vendita per effetto delle quali il prezzo potrà subire una variazione, in aumento o in diminuzione, in funzione di prestabiliti obiettivi economico-patrimoniali e/o finanziari futuri, quali, ad esempio, il MOL, il fatturato, etc. Tali clausole, meglio conosciute come “clausole di earn-out”, vengono spesso applicate nei casi in cui il venditore continui a gestire la società oggetto di compravendita anche nei periodi successivi al trasferimento dell’azienda.

Le variazioni del prezzo che derivano dall’inserimento delle clausole di earn-out nei contratti di compravendita di aziende o partecipazioni provocano l’emersione di componenti positivi o negativi di reddito che seguiranno le medesime disposizioni fiscali che hanno regolato la tassazione del corrispettivo originario.

Per i soggetti non Ias-adopter le variazioni di prezzo dovranno essere assoggettate allo stesso regime fiscale delle componenti di reddito che gli stessi vanno ad integrare, dato che l’obbligazione pecuniaria che ne consegue costituisce integrazione (o riduzione) del corrispettivo concordato.

Se si analizza la tematica dalla parte del venditore di partecipazioni sociali, l’incasso da parte dello stesso di una somma va qualificata come plusvalore al quale deve essere applicato il regime della partecipation exemption, nel caso in cui la partecipazione è stata ceduta in parziale esenzione. Nel caso in cui, invece, dalla cessione della partecipazione si siano generati componenti reddituali assoggettati a tassazione integralmente, la somma pagata al venditore deve essere considerata come interamente imponibile.

Particolare rilevanza assume il caso in cui sia il venditore a dover erogare una somma; tale somma non può essere dedotta in base a quanto stabilito dall’articolo 101 del Tuir laddove tale importo sia relativo a partecipazioni che hanno beneficiato della pex ovvero deducibile totalmente ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 101 se la partecipazione oggetto di cessione non ha fruito della pex.

Le difficoltà aumentano quando dalla variazione del prezzo emerge un componente di reddito che, se incassato in origine, avrebbe dato luogo a un componente di segno contrario rispetto a quello emerso nel momento in cui è stata effettuata la cessione.

Nelle ipotesi di cessione di azienda le variazioni del prezzo partecipano alla determinazione del reddito del venditore secondo quanto stabilito dall’articolo 86 del TUIR per le plusvalenze e dell’articolo 101 per le minusvalenze.

Dal lato dell’acquirente, la variazione del prezzo prevista dalle clausole di earn-out non comporta alcuna novazione del contratto originario di compravendita di partecipazioni o di aziende; in tal modo la rettifica del prezzo non assume alcuna autonoma rilevanza impositiva.

Nei contratti di compravendita di partecipazioni sociali, un aumento del prezzo rispetto a quello originariamente pattuito comporta l’emersione di un aumento del costo della partecipazione; in caso contrario, ovvero se il prezzo definitivo è inferiore al prezzo originario, verrà a determinarsi un decremento del costo della partecipazione.

In caso di compravendita di un’azienda, il corrispettivo pattuito in origine costituisce il valore fiscalmente riconosciuto di quest’ultima; dalla variazione del prezzo consegue una modifica del valore ammortizzabile e quindi le quote future di ammortamento dovranno essere riproporzionate. Nella maggior parte dei casi, l’aumento del prezzo viene fatto confluire nell’avviamento iscritto in bilancio per effetto dell’acquisizione della stessa.

In merito alle rilevazioni contabili da effettuarsi, le modifiche del prezzo pattuito in origine produce effetti solamente patrimoniali e non reddituali; infatti, all’incremento del costo della partecipazione o dell’azienda corrisponde un incremento del debito nei confronti del cedente o della liquidità. A fronte, invece, di una riduzione del costo della partecipazione o dell’azienda si avrà una riduzione del debito esistente nei confronti del cedente o della liquidità.