Il 15 luglio 2014 l’OCSE ha pubblicato il nuovo Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni. Sono state operate diverse modifiche, tra le quali si segnala:
- disposizioni inerenti allo scambio di informazioni;
- tassazione degli artisti e degli sportivi;
- nozione di beneficiario effettivo;
- disciplina fiscale relativa ai diritti di emissione;
- trattamento fiscale dei pagamenti ricevuti dal lavoratore al termine del rapporto di lavoro.
1. Scambio di informazioni
Il documento “Update to the article 26 of the OECD Model Tax Convention and its Commentary”, pubblicato dall’OCSE in data 18 luglio 2012, ha modificato l’articolo 26 del Modello OCSE. Tali modifiche si sono rese necessarie per poter rendere effettive le disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sullo scambio di informazioni.
E’ stata così aggiunta una nuova disposizione al paragrafo 2 dell’articolo 26, finalizzata a consentire alle autorità competenti degli Stati contraenti di utilizzare le informazioni ricevute anche per scopi diversi da quelli indicati al paragrafo 2, a patto che tale utilizzo:
- sia permesso dalla normativa di entrambi gli Stati contraenti;
- sia autorizzato dallo Stato richiesto.
Con riguardo al Commentario all’art. 26 del Modello OCSE si evidenziano le seguenti modifiche riguardanti l’interpretazione:
- dello standard di “foreseeable relevance”: secondo quanto contenuto nel nuovo paragrafo 5.2 del Commentario all’art. 26 il requisito oggetto di interpretazione può ritenersi soddisfatto sia se la richiesta di informazioni coinvolge un singolo contribuente sia se riguarda un gruppo di contribuenti;
- dell’espressione “fishing expedition”: secondo quanto stabilito dal nuovo paragrafo 5.1 del Commentario all’art. 26 la richiesta non può essere qualificata come “fishing expedition” per il semplice motivo che il nome o l’indirizzo della persona oggetto di indagine o verifica sia stato indicato in maniera non corretta o in un formato diverso da quello standard. Purtuttavia, lo Stato che avanza la richiesta è tenuto a fornire informazioni sufficienti a consentire che il contribuente possa essere identificato.
Tali modifiche sono volte a rafforzare lo scambio di informazioni in modo da garantire un maggior livello di trasparenza tra Stati ed evitare il crearsi di fenomeni di doppia imposizione e di doppia non imposizione.
Nel febbraio del 2014 l’OCSE ha presentato lo “Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information”, allo scopo di integrare un modello da utilizzare per lo scambio di informazioni automatica tra le Amministrazioni finanziarie di tutto il mondo.
Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’OCSE ha approvato la versione integrale dello Standard, la quale è costituita dalle seguenti tre parti:
- introduzione;
- Model Competent Authority Agreement;
- Model CAA e Common Reporting and Due Diligence Standard;
e da sette allegati, riguardanti le procedure tecniche di implementazione dello scambio di informazioni.
2. Tassazione degli artisti e degli sportivi
L’articolo 17 del Modello OCSE 2014 ha ad oggetto la disciplina dei redditi derivanti dall’attività personale, prestata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente od indipendente, percepiti dai professionisti dello spettacolo, musicisti e sportivi.
Sebbene gli artisti e sportivi rimangono nello Stato estero per un breve lasso di tempo, possono conseguire redditi di ammontare rilevante, giustificando in tal modo la presenza di disposizioni ad essi specificatamente dedicate.
Con l’aggiornamento del Modello OCSE 2014 si fornisce, oltre alle specifiche casistiche già contenute nel Commentario all’art. 17, anche una nozione comune di attività artistica e sportiva.
3. Nozione di beneficiario effettivo
Gli articoli 10, 11 e 12 del Modello OCSE contengono la clausola del beneficiario effettivo, la quale mira ad evitare che gli effettivi destinatari di un predeterminato reddito interpongano, tra sé ed il soggetto erogante, altri soggetti terzi al solo fine di beneficiare di un trattamento fiscale favorevole stabilito dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Gli articoli sopra menzionati non contengono una definizione di “beneficiario effettivo”.
Il Modello OCSE 2014 invita ad eliminare il riferimento alla rilevanza della nozione di “beneficiario effettivo” stabilita dalla legislazione nazionale, in quanto si potrebbero ingenerare situazioni di confusione sul significato autonomo del concetto di beneficial owner ai fini delle Convenzioni.
4. Disciplina fiscale relativa ai diritti di emissione
Alle emissions trading programmes (si tratta di un meccanismo per conseguire riduzioni delle emissioni di anidride carbonica o altri gas serra, in modo economicamente efficiente) possono essere attribuiti diversi tax issues sia a livello nazionale che internazionale.
Con riguardo al contenuto del Modello OCSE 2014, la rilevanza fiscale dei diritti di emissione è collegata al trattamento tributario dei redditi derivanti dalla vendita di tali diritti da parte di un residente di uno Stato contraente. Nel Commentario al Modello OCSE è possibile consultare specifiche disposizioni inerenti alla classificazione di tale reddito.
5. I pagamenti ricevuti dal lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro
Una volta conclusosi il rapporto di lavoro, al lavoratore possono essere erogate diverse tipologie di remunerazioni quali, ad esempio, i cd. “non-competition payments”, i cd. “severance payments” o ulteriori pagamenti a titolo di ferie non godute.
Con l’aggiornamento del Modello OCSE 2014 vengono fornite importanti delucidazioni, in particolar modo contenute nel Commentario all’art. 15 del Modello OCSE, con riguardo alla qualificazione dei sopra menzionati pagamenti allo scopo di rendere uniforme il trattamento fiscale degli stessi nell’ambito di applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.