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Un’interessante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli del 6 marzo 2014 n. 5897 ritorna sulla dibattuta questione della deduzione fiscale dei costi sostenuti da una società controllata a fronte della prestazione di un pacchetto di servizi (cd. management fees) resi da parte della propria controllante, sulla base di un contratto stipulato fra le parti; particolarità ulteriore del caso di specie è che le società, nell’anno oggetto di contestazione, partecipavano al regime di consolidato fiscale nazionale.

La contestazione dell’Amministrazione Finanziaria sembrerebbe basarsi, dalla lettura della sentenza, sulla presunta genericità dell’accordo contrattuale, sul fatto che lo stesso non aveva data certa, sulla presunta genericità della quantificazione dei corrispettivi addebitati nonché infine sul fatto che la holding che prestava i servizi, a sua volta, non essendo dotata di un’organizzazione pienamente autonoma, si rivolgesse a prestatori terzi da cui acquisiva servizi a prezzi apparentemente molto inferiori a quelli applicati alla controllata.

La CTP di Napoli accoglie il ricorso del contribuente e, dalla parte motiva della sentenza, possono essere tratti alcuni spunti interessanti rispetto al complesso tema in discussione.

In primo luogo, i Giudici osservano che i costi per le prestazioni rese dalla holding alla controllata sono certi ed obiettivamente determinati, in quanto derivano da un contratto liberamente sottoscritto dalle parti, le cui clausole indicano chiaramente:

  • la natura dei servizi da rendere. Suddivisi in tre macroaree: sviluppo strategico del business, amministrazione e finanza, servizi legali e di corporate;
  • la modalità di erogazione dei rispettivi servizi;
  • le modalità di determinazione del corrispettivo basato su di una consuntivazione a conguaglio al termine di ogni anno.

Nessuna rilevanza, rispetto al tema della deduzione dei costi in oggetto, può quindi essere attribuita secondo i Giudici al fatto che la holding a sua volta acquisti alcune prestazioni da terzi rivolgendosi al mercato, anche perché non è stata indicata nel giudizio alcuna specificazione di quali sarebbero questi servizi professionali acquisiti da terzi e correlati in modo così diretto alle prestazioni rese alla controllata.

Quanto al requisito della inerenza dei costi, i Giudici osservano come, data la natura delle prestazioni contrattualmente previste, non vi sono dubbi sul fatto che le stesse fossero correlate in modo diretto con l’attività della controllata; tale fatto è poi ulteriormente valorizzato dalla circostanza che la controllata non fosse dotata di autonomi mezzi e personale specializzato.

Viene quindi riconosciuto il principio secondo cui sulla base di logiche imprenditoriali, valutazioni di opportunità e convenienza, è normale che nei gruppi di imprese alcuni servizi vengano centralizzati sulla holding al fine di evitare duplicazioni e favorire sinergie.

Infine, un’ultima considerazione molto importante compiuta dai Giudici attiene all’assenza nel caso di specie di qualsivoglia vantaggio fiscale che le parti avrebbero tratto dall’addebito dalla holding alla controllata di questi costi; infatti, poiché le parti aderivano al regime di consolidato fiscale, è evidente che ai fini Ires i rispettivi ricavi (per la holding) e costi (per la controllata) si elidevano, con la conseguenza che non vi sarebbe stato alcun effetto elusivo ai fini dell’imposta sul reddito. Anche in questa circostanza, la giurisprudenza sottolinea il concetto che nel regime di consolidato fiscale, ai fini Ires, e salvo situazioni patologiche particolari, manca il sostanziale interesse ad agire dell’Amministrazione quando oggetto della contesa sono costi e ricavi speculari per operazioni compiute fra società partecipanti alla fiscal unit.