Il comma dell’articolo 30 della Legge n. 724/94 ha previsto per le società considerate non operative alcune limitazioni all’utilizzo dell’eccedenza del credito detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Nello specifico, per le società non operative (anche se in perdita sistemica o per non aver superato il test di operatività), il credito Iva risultante dalla relativa dichiarazione annuale, non può essere chiesto a rimborso, non può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 9 Luglio 1997, n.241 e non può essere oggetto di cessione a terzi.
In occasione di Telefisco 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa l’operatività delle limitazioni all’utilizzo del credito IVA. Nello specifico, è stato posto il seguente quesito: in capo ad un contribuente dichiarato di comodo – che si fosse comunque adeguato al reddito minimo previsto – operano o meno le limitazioni all’utilizzo del credito IVA? La risposta fornita dai funzionari dell’Amministrazione finanziaria, è stata negativa: per i soggetti non operativi (anche per il conseguimento di perdite fiscali) è irrilevante l’adeguamento al c.d. reddito minimo (previsto per l’anno in cui il soggetto interessato risulta non operativo) ai fini dell’applicazione delle limitazioni al riporto dell’eccedenza di credito Iva. Nella risposta si ribadisce l’irrilevanza dell’adeguamento al reddito minimo anche per evitare la perdita definitiva dell’eccedenza di credito Iva, poiché detta perdita dipende soltanto dal raffronto tra l’ammontare delle operazioni imponibili ai fini Iva e l’ammontare dei ricavi presunti ai fini della disciplina delle non operative.
Quindi, la perdita dell’eccedenza a credito si verifica nel caso in cui, per tre periodi d’imposta consecutivi, il soggetto interessato effettui operazioni rilevanti ai fini Iva per un ammontare inferiore ai ricavi presunti.