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Il D.M. individua i requisiti che le PMI devono soddisfare per fruire delle agevolazioni. Nello specifico, le PMI devono: avere sede operativa in Italia ed essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non devono aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; non devono essere in condizioni di difficoltà.

Sono espressamente escluse dall’agevolazione le imprese operanti nei settori dell’industria carboniera, delle attività finanziarie e assicurative, della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Quanto alle caratteristiche del finanziamento, lo stesso deve essere deliberato, da una banca o da un intermediario finanziario, a copertura degli investimenti ammissibili ex art. 5 del DM e deve essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria; inoltre, il finanziamento deve avere durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento (comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione) e deve essere erogato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento.

In merito agli investimenti ammissibili, l’art. 5 del D.M. attuativo precisa che il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nelle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’attivo di Stato patrimoniale, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

In particolare, gli investimenti possono essere destinati alla creazione di una nuova unità produttiva, all’ampliamento di una unità produttiva esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, al cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente o all’acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l’unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

In ogni caso, gli investimenti devono essere avviati (per avvio dell’investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile) successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Gli investimenti devono, inoltre, essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento; a tal fine, si considera la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione in leasing, la data di consegna del bene.