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Il D.L. n. 66/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014, ha apportato importanti novità nella disciplina riguardante i modelli di versamento F24.

Dal 1° ottobre 2014 i versamenti potranno essere effettuati:

  • solo ed esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero (MODELLO F24 A ZERO);
  • solo ed esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari alla riscossione convenzionati con la stessa1, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
  • solo ed esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa1, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro.

Tali nuove regole riguarderanno anche i privati e i contribuenti non titolari di partita IVA.

L’articolo 11 del Decreto in oggetto, intitolato “riduzione dei costi di riscossione fiscale”, oltre a mirare a ridurre i costi di riscossione per lo Stato Italiano, introduce nuove regole per i versamenti in compensazione con il modello F24 o per importi superiori a 1.000,00 euro.

Si propone qui di seguito una tabella riassuntiva delle novità che diverranno operative a decorrere dal 1° ottobre 2014:

Modello

Soggetto

Modalità di invio telematico

Modello F24 a zero

Titolare partita Iva e persone fisiche

Entratel

Fisconline

Modello F24 a debito con compensazione

Titolare partita Iva e persone fisiche

Entratel

Fisconline

Home banking

Modello F24 a debito senza compensazione

Titolare partita Iva

Entratel

Fisconline

Home banking

Modello F24 a debito senza compensazione > euro 1.000,00

Privato

Entratel

Fisconline

Home banking

Modello F24 a debito senza compensazione £ euro 1.000,00

Privato

Entratel

Fisconline

Home banking

Presentazione cartacea.

Le novità non interessano le compensazione Iva da Iva, Irpef da Irpef, Irap da Irap, che non richiedono la presentazione del modello F24.