Il D.L. n. 66/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014, ha apportato importanti novità nella disciplina riguardante i modelli di versamento F24.
Dal 1° ottobre 2014 i versamenti potranno essere effettuati:
- solo ed esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero (MODELLO F24 A ZERO);
- solo ed esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari alla riscossione convenzionati con la stessa1, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
- solo ed esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa1, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro.
Tali nuove regole riguarderanno anche i privati e i contribuenti non titolari di partita IVA.
L’articolo 11 del Decreto in oggetto, intitolato “riduzione dei costi di riscossione fiscale”, oltre a mirare a ridurre i costi di riscossione per lo Stato Italiano, introduce nuove regole per i versamenti in compensazione con il modello F24 o per importi superiori a 1.000,00 euro.
Si propone qui di seguito una tabella riassuntiva delle novità che diverranno operative a decorrere dal 1° ottobre 2014:
Modello |
Soggetto |
Modalità di invio telematico |
Modello F24 a zero |
Titolare partita Iva e persone fisiche |
Entratel Fisconline |
Modello F24 a debito con compensazione |
Titolare partita Iva e persone fisiche |
Entratel Fisconline Home banking |
Modello F24 a debito senza compensazione |
Titolare partita Iva |
Entratel Fisconline Home banking |
Modello F24 a debito senza compensazione > euro 1.000,00 |
Privato |
Entratel Fisconline Home banking |
Modello F24 a debito senza compensazione £ euro 1.000,00 |
Privato |
Entratel Fisconline Home banking Presentazione cartacea. |
Le novità non interessano le compensazione Iva da Iva, Irpef da Irpef, Irap da Irap, che non richiedono la presentazione del modello F24.