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A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014, per i soggetti che incrementano il numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, è prevista la deducibilità, ai fini IRAP, del costo del predetto personale. In pratica, viene riproposto l’incentivo applicabile nei periodi d’imposta dal 2005 al 2008.

A differenza del passato, non sono più previsti limiti temporali: l’attuale agevolazione si applica quindi a regime.

Possono beneficiare della nuova deduzione i soggetti passivi IRAP di cui all’art. 3 del D.Lgs. 446/1997 (con alcune esclusioni per soggetti particolari quali, ad esempio, le Amministrazioni Pubbliche e le Amministrazioni della Camera e del Senato). In particolare, tra i soggetti destinatari della disposizione in esame, rientrano le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali (con riferimento al personale impiegato nell’attività commerciale), le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società semplici e le persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, le stabili organizzazioni di soggetti  non  residenti.

La deduzione compete:

  • per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivi:
  • per un importo annuale non superiore a 15.000,00 euro per ciascun nuovo dipendente assunto;
  • nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del Conto economico.

La nuova deduzione per l’incremento occupazionale (a differenza della precedente) è cumulabile con le altre già esistenti, ivi incluse quelle per dipendenti a tempo indeterminato finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale.

Il diritto alla fruizione della deduzione decade nei seguenti casi:

  • se nei periodi d’imposta successivi a quello dell’assunzione il numero dei dipendenti risulta inferiore a quello esistente nel periodo in cui è avvenuta l’assunzione stessa;
  • se termina il rapporto di lavoro del dipendente “agevolato”.

In tale ultima ipotesi la decadenza opera limitatamente al singolo rapporto di lavoro che viene meno.

L’incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.