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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 17 del 16 giugno scorso, ha fornito importanti chiarimenti circa il regime di trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 2, commi 55-58 del D.L. 225/2010, in particolare per quelle relative all’IRAP.
Viene chiarito innanzitutto che le modifiche apportate dalla Legge 147/2013 (cd. Legge di stabilità 2014) si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (2013, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Con riferimento all’ipotesi di trasformazione in presenza di perdita civilistica, prevista dal comma 55 dell’art. 2 del DL 225/2010, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
– in relazione alle rettifiche di valore nette per deterioramento crediti non ancora dedotte dalla base imponibile IRAP, sono convertibili le DTA connesse alle svalutazioni operate a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013, mentre le rettifiche su crediti operate in periodi d’imposta antecedenti non danno luogo a DTA convertibili, in quanto si tratta di componenti valutative che, ai fini della disciplina IRAP, trovano concreto riconoscimento solo a partire dal periodo d’imposta 2013;
– in relazione all’ammortamento ovvero alle svalutazioni dell’avviamento e delle altre attività immateriali, sono convertibili anche le DTA connesse a variazioni in aumento operate in periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31.12.2013, trattandosi di componenti rilevanti agli effetti dell’IRAP anche prima dell’entrata in vigore della norma in esame.