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L’art. 1, c. 574 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha disposto l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, da parte di un soggetto abilitato, per compensare, mediante il modello F24, crediti di importo superiore a 15.000 euro annui, derivanti da:

  • Imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali;
  • IRAP;
  • Ritenute alla fonte;
  • Imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

In alternativa, i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-bis c.c., possono avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali apposta dai soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione iscritti nell’apposito Registro).

Il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo si applica alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Tale disposizione si applicherà a partire dalle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013. Conseguentemente, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dunque, l’obbligo di apposizione del visto di conformità (o la sottoscrizione dell’organo di controllo) trova applicazione a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2013 (ad esempio, UNICO 2014 e dichiarazione IRAP 2014), ovviamente, laddove l’importo delle compensazioni dei relativi crediti ecceda 15.000,00 euro annui.

Si ricorda che la normativa in oggetto riguarda le sole compensazioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/97, vale a dire la cosiddetta compensazione “orizzontale” o “esterna” che avviene nel modello F24.