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Le esportazioni di beni a duplice uso (c.d. “dual use”) rappresentano una materia sino a qualche anno fa poco conosciuta.

Sia le Nazioni Unite che la Comunità europea, assieme agli altri Stati, hanno varato una normativa finalizzata a controllare e regolamentare le esportazioni dei prodotti e le cessioni di tecnologie dual use.

La produzione di tale normativa è preordinata a fronteggiare il delicato problema del controllo sulla esportazione di beni e sulla cessione di prodotti tecnologici che, per loro natura, possono essere utilizzati non solo per fini civili, ma anche per scopi terroristici (o di natura bellico-aggressiva). In considerazione di tali potenziali utilizzi, la comunità internazionale da diversi anni si è concentrata sul rafforzamento della cooperazione tra Stati per istituire un sistema di controllo degli scambi di tali particolari prodotti, al fine di preservare la sicurezza internazionale.

Il Regolamento CE 1334/2000 ha introdotto la definizione di beni c.d. “dual use”: vengono considerati tali quei prodotti, “compresi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile che militare e che comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari”.

La lista dei beni a duplice uso è stato oggetto di interventi legislativi del 2004 e del 2009.

Il Regolamento CE 428/2009 include elenchi regolarmente aggiornati di prodotti dual use soggetti a controllo. L’esportazione di tali prodotti è subordinata al preventivo rilascio di apposita autorizzazione.

Il Regolamento CE 428/2009 è stato modificato ad opera del Regolamento UE 388/2012, il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso.

In Italia le disposizioni previste dal regolamento 428/09 sono state recepite ad opera del D. L. n. 96/2003.

Per quanto attiene l’Italia, l’autorità che rilascia le autorizzazioni sopra menzionate è il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Politica Commerciale – Divisione IV con sede in Roma.

Le macrocategorie dei beni c.d. “dual use”, individuate dalla normativa, sono le seguenti:

Categoria 0 – Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature;

Categoria 1 – Materiali speciali e relative apparecchiature;

Categoria 2 – Trattamento e lavorazione dei materiali;

Categoria 3 – Materiali elettronici;

Categoria 4 – Calcolatori;

Categoria 5 – Telecomunicazioni e “Sicurezza dell’informazione”;

Categoria 6 – Sensori e laser;

Categoria 7 – Materiale avionico e di navigazione;

Categoria 8 – Materiale navale;

Categoria 9 – Materiale aerospaziale e propulsione.

La normativa prevede il fondamentale obbligo dell’autorizzazione all’effettuazione dell’esportazione una volta che i beni siano stati identificati come a duplice uso.

Sussistono diverse tipologie di autorizzazione all’esportazione, quali:

  • autorizzazioni generali di esportazione della Comunità (AGEC);
  • autorizzazioni generali di esportazioni nazionali (definite dagli Stati membri);
  • autorizzazioni globali di esportazione (emesse nei confronti di un esportatore specifico verso utilizzatori finali specifici);
  • autorizzazioni individuali di esportazione (emesse nei confronti di un esportatore specifico verso un utilizzatore finale concernenti uno o più prodotti);
  • autorizzazione all’intermediazione per l’esportazione di prodotti duali;
  • autorizzazione al transito.

Il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione, nel proprio sito web, i modelli fac-simile di autorizzazione.