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Il Ddl di stabilità 2015 introduce rilevanti novità in tema di obblighi di indicazione separata nel modello di dichiarazione dei redditi UNICO dei costi derivanti dalle operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata previsti dall’art. 110 commi 10 e 11 del TUIR. Il testo normativo stabilisce che “nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 168-bis del medesimo testo unico, l’individuazione dei regimi fiscali privilegiati, con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, è effettuata con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni”.

A seguito della modifica introdotta dalla Legge di stabilità 2015 cambiano i criteri per poter individuare i c.d. “Paesi Black List”; a seguito della modifica, dovranno essere qualificati come “a fiscalità privilegiata” i soli Stati o territori con i quali non vi sono strumenti per lo scambio di informazioni.

Attualmente, gli stati che garantiscono lo scambio di informazioni sono quelli indicati nella white list di cui al DM 4 settembre 1996.

Si presume che non dovranno più essere indicati in maniera separata i costi derivanti dalle operazioni che presentano come controparte un soggetto che, pur essendo ricompreso nella black list di cui al DM 23 gennaio 2002, è contemporaneamente presente nella white list sopra menzionata. Esempi di tale particolare ipotesi possono essere dati da paesi quali la Corea del Sud, gli Emirati Arabi Uniti, l’Ecuador, le Filippine, le isole Mauritius e Singapore.

L’emanazione di una nuova lista per individuare gli Stati non collaborativi potrebbe costituire l’occasione per escludere dalla lista dei paesi c.d. “Black list” Stati o territori con i quali sono state sottoscritte recentemente delle nuove Convenzioni contro le doppie imposizioni, oppure aggiornate le Convenzioni esistenti al fine di adeguare le clausole relative allo scambio di informazioni ai nuovi criteri previsti dall’OCSE.