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Nella circolare n3 del 4 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alla maggiorazione IRES del 10,5% per le società di comodo precedentemente introdotta dall’art. 2 co. 36-quinquies del DL 138/2011.

L’Agenzia sottolinea che:

  • sono soggette alla maggiorazione sia le “vecchie” società non operative, i cui ricavi sono inferiori a quelli minimi presunti, sia le “nuove” società in perdita sistematica;
  • la maggiorazione è applicata su tutto il reddito imponibile della società, e non sulla sola eventuale eccedenza rispetto al reddito effettivamente prodotto;
  • è possibile ridurre la base imponibile del prelievo aggiuntivo utilizzando perdite fiscali pregresse, nel limite della quota di reddito che eccede quello minimo presunto.

Per quanto riguarda le società che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale:

  • se è di comodo la partecipata, essa assoggetta in modo autonomo il proprio reddito alla maggiorazione;        
  • se è di comodo la partecipante, essa assoggetta alla maggiorazione il proprio reddito imponibile senza tenere conto del reddito imputato dalla partecipata.

Le società di capitali che hanno optato per il consolidato fiscale sono tenute ad assoggettare in modo autonomo il proprio reddito imponibile alla maggiorazione e a provvedere al versamento della relativa imposta.