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Gli Uffici recuperano a tassazione l’IVA detratta quando l’operazione, per la quale sia stata regolarmente emessa la fattura e versata la relativa imposta, non risulti eseguita, non essendo stato consegnato il bene al cessionario in ragione della fittizietà della transazione.

Si tratta di una conclusione confermata dal consolidato orientamento della Suprema Corte, in base al quale l’operazione, siccome “oggettivamente inesistente”, preclude l’esercizio della detrazione.

La questione è, quindi, quella di comprendere se, agli effetti dell’IVA, la fatturazione anticipata, al pari del pagamento anticipato – in tutto o in parte – del corrispettivo, integri un’ipotesi “residuale”, come tale condizionata all’evento ordinario che identifica il momento impositivo per le cessioni di beni mobili, dato dalla consegna/spedizione al cessionario, ovvero se la stessa abbia valenza autonoma.

Occorre osservare che i parametri anticipativi del momento impositivo dell’operazione rivestono senz’altro carattere sostanziale, tant’è che il legislatore fiscale ha utilizzato i termini “anteriormente” e “indipendentemente”. Come, infatti, recita il quarto comma dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, l’operazione si considera effettuata “alla data della fattura o a quella del pagamento”, seppure “limitatamente all’importo fatturato o pagato”.

Sempre secondo questa impostazione, l’inesistenza dell’operazione sarebbe esclusa nella considerazione che, in assenza di una causa di nullità o di inesistenza del contratto di compravendita, perfezionatosi con lo scambio del consenso manifestato dalle parti ex art. 1376 c.c., la mancata consegna del bene non possa che rappresentare un inadempimento circoscritto alla fase esecutiva del negozio giuridico, idonea – tutt’al più – a legittimare il cessionario ad agire giudizialmente o extra-giudizialmente ex artt. 1453 ss. c.c. per ottenere la consegna, salvo la risoluzione del contratto.

Tale anomalia civilistica, comportando esclusivamente la mancata esecuzione di un contratto già concluso, non sarebbe quindi idonea a determinare tanto la nullità, quanto l’inesistenza del rapporto giuridico sottostante all’accordo raggiunto dalle parti. A ben vedere, infatti, la mancanza dell’oggetto, ai sensi degli artt. 1346-1348 c.c., determina la nullità del contratto solo laddove il bene sia insuscettibile di esistenza o di identificazione, a nulla rilevando la consegna materiale del medesimo o il pagamento del corrispettivo.