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Un’opera dell’ingegno nella quale sia chiaramente riscontrabile un atto creativo ha diritto a ricevere una protezione legislativa che la tuteli da eventuali copie.

La Cassazione 7077/90 ribadisce infatti che esiste una violazione dell’esclusiva non solo quando l’opera è copiata integralmente, dunque con una riproduzione abusiva in senso stretto, ma anche quando vi è una contraffazione dell’opera precedente, contraffazione che implica delle differenze oltre a delle somiglianze. Nella valutazione dell’effettiva contraffazione ciò che conta è se i tratti essenziali che caratterizzano l’opera anteriore sono riconoscibili nell’opera successiva.