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Niente scheda carburante per tutti i soggetti che effettuano l’acquisto mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973. 

Questo è quanto precisato dalla circolare n.42/E del 9 novembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate. In linea generale, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA è subordinato alla fattura; la scheda carburante, infatti, è sostitutiva della fattura.

Praticamente, i soggetti che effettuano pagamenti anche mediante mezzi diversi dalle carte elettroniche (es. contanti) sono tenuti ad utilizzare la scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta. Questo risulta un presupposto necessario per poter fruire della detrazione IVA e della deduzione del costo d’acquisto. I  soggetti che invece vogliono godere dell’esonero della scheda, devono effettuare tutti i pagamenti mediante carte elettroniche, ed inoltre è necessario che dall’estratto conto della carta emergano tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto di carburante, quali la data, il distributore presso il quale è stato effettuato il rifornimento e l’ammontare del relativo corrispettivo. La carta che viene utilizzata per il pagamento deve essere intestata al titolare dell’attività economica o professionale ed è anche necessario che gli acquisti riferiti al carburante avvengano con transazioni distinte.