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L’esistenza della perdita su crediti è automaticamente dimostrata e, quindi, deducibile dal reddito d’impresa,  senza la necessità di fornire ulteriori prove, se il credito da cui è derivata la perdita soddisfi, congiuntamente, queste condizioni:

  • le perdite su crediti sono in ogni caso deducibili se il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis L.F.;
  • gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità (non superiore a 5.000,00 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all’art. 27 co. 10 del DL 185/2008, e non superiore a 2.500,00 euro per le altre imprese) e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento;
  • gli stessi elementi certi e precisi sussistono quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

Per effetto della nuova formulazione dell’art. 101 co. 5 del TUIR, pur non essendovi una menzione espressa della decorrenza delle modifiche da parte del DL 83/2012, si ritiene che esse esplichino efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, quindi, dal periodo d’imposta 2012, se l’impresa ha periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Inoltre, con specifico riferimento alla deducibilità dei crediti di modesta entità, occorrerà chiarire se, nel caso di più fatture emesse nei confronti del medesimo cliente, il limite quantitativo sia riferito alla singola fattura o alla totalità del credito vantato verso il cliente.