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INTERVISTA ALL’ AVV. COSIMO LOMBARDI
Socio dello studio ComLegal, Padova

 

Il 29 novembre 2012, alle ore 17.00, presso la Sala Convegni di Confindustria Padova si è tenuto il convegno sulla gestione della crisi d’impresa. Si è parlato di risanamento secondo le recenti novità introdotte  dal Decreto Sviluppo. Quale, lo scopo principale di queste nuove normative?
 

Il decreto legge 83/2012 e la sua legge di conversione n. 134/2012 ha introdotto rilevanti modifiche alle norme della legge fallimentare. In particolare il concordato con continuità aziendale assume specifica rilevanza con norme il cui fine è quello di mantenere in vita complessi aziendali. Le possibilità di pagare creditori pregressi, di ottenere una moratoria anche dai creditori privilegiati, di ottenere finanziamenti prededucibili, di sciogliersi dai contratti pendenti rappresentano regole che consentono alle imprese in crisi di poter percorrere la strada del risanamento.
Lo scopo immediato di queste nuove norme è quello della salvaguardia della continuità delle aziende meritevoli grazie a dei provvedimenti di tutela, spingendo gli imprenditori a denunciare in tempo la propria crisi sapendo che esiste realmente la possibilità di “salvare il salvabile” e mantenere in vita l’azienda.

Tante le perplessità sollevate dai commentatori sull’applicazione di questi provvedimenti. Ma quali sono le principali novità che interessano i piani di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti?

Innanzitutto, la nuova normativa consente all’azienda di presentare la domanda prenotativa di concordato riservandosi di avanzare entro un termine fissato dal tribunale, che va da 60 a 120 giorni, la vera e propria proposta concordataria. Nel frattempo vi è la sospensione delle azioni giudiziarie dei creditori nei confronti dell’azienda in difficoltà finanziaria.
Questa norma viene criticata dai creditori che vi leggono un chiaro impedimento alla riscossione del proprio credito. Se da una parte infatti, si tutela l’imprenditore in crisi consentendogli di continuare l’attività, dall’altra si danneggiano gli imprenditori che sono suoi creditori.
Tuttavia occorre guardare all’aspetto complessivo ovvero salvaguardare la par condicio creditorum impedendo che taluno si soddisfi a scapito di altri nell’ottica di salvare complessi aziendali, il business sottostante e soprattutto posti di lavoro. In alternativa, il fallimento potrebbe essere ben più penalizzante anche per i creditori.

La seconda riflessione è relativa al fatto che la continuità aziendale comporta automaticamente una discriminazione tra i creditori. Quelli che continuano a rifornire di merci e materiali l’azienda assicurandone la continuità aziendale, beneficiano della prededuzione, penalizzando le aspettative di quelli pregressi che interrompono il rapporto con l’azienda in crisi.
E’ richiesto però un sistema di attestazioni da parte di professionisti qualificati molto dettagliato ed esaustivo che evidenzia come la continuità aziendale è funzionale al soddisfacimento di tutti i creditori compresi quelli pregressi.

La terza criticità si riferisce al possibile rischio di abusi. Lo strumento della domanda prenotativa potrebbe essere sfruttato da parte di alcuni soggetti che, pur sapendo che l’azienda non ha la possibilità di poter continuare l’attività, presentano comunque la domanda riservandosi di avanzare in un secondo momento il piano. Questo va ovviamente contro quei creditori che avrebbero avuto diritto ad agire immediatamente contro l’azienda.

Tuttavia l’aspetto positivo da rilevare è che la domanda prenotativa consente un’immediata evidenza dello stato di crisi aziendale, a differenza del passato, quando i giudici criticavano il ritardo degli imprenditori nella presentazione dello stato di crisi.

L’ultima grande novità consiste nella possibilità di presentare una domanda di concordato con riserva riservandosi di convertirla in un accordo di ristrutturazione e viceversa. Concretamente, l’imprenditore che decide di presentare una domanda di concordato può decidere di avanzare la vera e propria proposta concordataria oppure può decidere, in caso di raggiungimento di un accordo con i principali creditori che rappresentano almeno il 60% dei creditori della società di richiedere un accordo di ristrutturazione che sia idoneo ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori non aderenti nei termini previsti dall’art. 182 bis l.f.

Alla luce delle gravi difficoltà economiche e finanziarie che le imprese stanno vivendo, il legislatore ha inteso salvaguardare la continuità delle aziende meritevoli. Come giudica complessivamente questi nuovi provvedimenti?

Si tratta di una riforma che impone una modifica all’approccio alla crisi d’impresa; le nuove norme innestate nella legge fallimentare preesistente hanno consentito da un lato di agire in maniera più veloce, dall’altro però comportano una serie di problematiche interpretative che si risolveranno solo con il consolidarsi delle prassi giudiziali. Consulenti, giudici, avvocati  che operano nella gestione della crisi d’impresa devono sforzarsi di vedere e sottolineare gli aspetti positivi per far si che queste norme abbiano un applicazione concreta finalizzata a salvare le imprese specialmente in un momento come questo in cui tutto il sistema industriale sta attraversando un momento molto difficile.