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Nel caso in cui un atto di cessione di singoli beni aziendali sia stato riqualificato in atto di cessione d’azienda, il fatto che non vi sia l’immediata possibilità di continuazione dell’attività svolta dal cedente ad opera del cessionario, non è sufficiente ad escludere la configurabilità di una cessione d’azienda “mascherata”.

Questo è quanto si evince dalla sentenza 9.11.2012 n. 19544 della Corte di Cassazione nella quale si ricorda che, la cessione di beni strumentali può essere riqualificata in cessione d’azienda, con riflessi sull’imposizione indiretta.

Va precisato, infatti, che la qualificazione di un atto, come cessione di singoli beni aziendali o come cessione di azienda, comporta conseguenze rilevanti dal punto di vista del trattamento impositivo indiretto, in quanto: in caso di cessione d’azienda, è esclusa l’applicazione dell’IVA mentre, nel caso di cessione di singoli beni aziendali, l’IVA può trovare applicazione.