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L’art. 12 del D.lgs. 148/2026 estende i termini per l’annotazione delle fatture di acquisto (e di importazione) e i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.

Estensione del termine per la detrazione e per la registrazione delle fatture

La norma interviene:

  • sull’art. 19 del DPR 633/72, consentendo di detrarre l’imposta al più tardi con la dichiarazione relativa “al secondo anno successivo” a quello in cui il diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita dello stesso;
  • sull’art. 25 del DPR 633/72, prevedendo che la registrazione delle fatture e delle bollette doganali debba essere effettuata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa “al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura”.

Sostanzialmente, con la modifica descritta, è stato ripristinato il termine di 2 anni per l’esercizio del diritto alla detrazione, già vigente prima delle modifiche apportate dal DL 50/2017.

Retroattività della detrazione per le fatture “a cavallo d’anno”

Grazie all’eliminazione, sempre nell’art. 25 del DPR 633/72, delle parole “e con riferimento al medesimo annodovrebbe, inoltre, essere consentita la retroattività della detrazione dell’IVA per le c.d. fatture “a cavallo d’anno”, quanto meno nell’ambito della dichiarazione annuale riferita all’anno di esigibilità dell’imposta. In merito è necessario attendere un’interpretazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Il D.lgs. n. 148/2026 è in vigore dal 12.8.2026 ed è applicabile alle operazioni di acquisto effettuate a decorrere dalla predetta data.

È possibile che le nuove disposizioni risultino applicabili anche agli acquisti effettuati prima del 12.8.2026 per i quali il termine previgente di esercizio del diritto alla detrazione (entro il mod. IVA 2027 relativo al 2026) non è ancora scaduto. A tal riguardo è necessario un’interpretazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Lo Studio è a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.