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Sommario

  1. Premessa
  2. Agevolazioni interessate
  3. Comunicazioni da presentare
  4. Modelli di comunicazione approvati
  5. Modalità di compilazione e invio dei modelli di comunicazione

 

1. Premessa 

L’articolo 6 del DL 29.3.2024 n. 39 ha introdotto la necessità di effettuare alcune comunicazioni per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta per investimenti 4.0 e ricerca e sviluppo.

Nell’attesa delle previste disposizioni attuative del Ministero delle Imprese e del made in Italy, con la ris. 12.4.2024 n. 19, l’Agenzia delle Entrate aveva sospeso la possibilità di utilizzare in compensazione tali crediti d’imposta.

Con la FAQ 16.4.2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti peri gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati precedentemente all’anno 2023, precisando che se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento (modificando, pertanto, le precedenti istruzioni fornite), a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.

Approvazione dei modelli di comunicazione

Con il DM 24.4.2024 sono stati approvati i modelli di comunicazione, definendone contenuto e modalità di invio.

In tal modo è possibile riprendere la compensazione dei crediti d’imposta che era stata sospesa.

 

2. Agevolazioni interessate

I nuovi obblighi di comunicazione riguardano:

  • i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all’ 1 co. 1057-bis – 1058-ter della L. 178/2020;
  • i crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’ 1 co. 200, 201 e 202 della L. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai co. 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del citato art. 1 della L. 160/2019.

Modalità di utilizzo

Quanto alle modalità di fruizione di tali agevolazioni, in sintesi:

  • il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è utilizzabile in compensazione nel modello F24 in tre quote annuali di pari importo a decorrere, per i beni “4.0”, dall’anno di avvenuta interconnessione;
  • il credito d’imposta ricerca e sviluppo è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

 

3. Comunicazioni da presentare

Ai fini della fruizione delle suddette agevolazioni, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente in via telematica:

  • l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024);
  • la fruizione negli anni dell’agevolazione.

 

La comunicazione deve inoltre essere aggiornata al completamento di tali investimenti.

La comunicazione telematica di completamento degli investimenti va effettuata, per espressa disposizione, anche per gli investimenti realizzati dall’1.1.2024 al 29.3.2024 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore del DL 39/2024).

Investimenti 2023

Con riguardo al solo bonus investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (e non quindi al credito d’imposta ricerca e sviluppo), in relazione agli investimenti relativi al 2023, l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati ma non ancora fruiti è subordinato alla comunicazione.

In tal caso, il modello va trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.

 

4. Modelli di comunicazione approvati

Con il DM 24.4.2024, come anticipato, sono stati approvati i modelli di comunicazione.

Nello specifico, sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l’applicazione dei crediti d’imposta riguardanti:

  • gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Allegato 1 al DM 24.4.2024);
  • gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Allegato 2 al DM 24.4.2024).

 

5. Modalità di compilazione e invio dei modelli di comunicazione

I modelli sono disponibili in formato editabile sul sito del GSE, a partire dalle ore 12:00 del 29.4.2024.

Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica transizione4@pec.gse.it.

Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine, ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato (comunicato GSE 29.4.2024).