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PREMESSA
Di seguito si espongono le modalità di determinazione e utilizzo in compensazione del credito d’imposta per la spesa relativa all’acquisto dell’energia elettrica effettuato dalle imprese c.d. “non energivore” nel corso del IV trimestre 2022 e nel I trimestre 2023 (di seguito il credito d’imposta).

2. DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Per il periodo relativo ai mesi di ottobre – novembre e dicembre 2022, il Decreto-legge n. 144/2022 (c.d. Aiuti-ter) e il Decreto-legge n. 176/2022 (c.d. Aiuti-quater) ha stabilito che le imprese non energivore ovvero le imprese diverse da quelle individuate dal Decreto del MISE del 21.12.2017, che dispongono di un contatore di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, possono usufruire di un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta nel citato periodo per l’acquisto dell’energia elettrica a condizione che venga prima determinato se il prezzo medio dell’energia elettrica, pagato dal contribuente nel corso del III trimestre del 2022, sia aumentato al netto di imposte e sussidi, di almeno il 30% rispetto al prezzo pagato nello stesso periodo del 2019. Quest’ultima è la condizione posta dal legislatore per poter usufruire del credito.
Per quanto riguarda la spesa per l’energia elettrica che verrà sostenuta nel I trimestre del 2023, la Legge di Bilancio n. 197/2022, pone le stesse condizioni di determinazione con la differenza che il valore del credito passa al 35% e che il confronto sull’aumento deve essere fatto (sempre su una base minima del 30%) tra il IV trimestre 2022 e l’analogo periodo del 2019.

3. UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
A partire dalla sua introduzione con il Decreto-legge n. 21/2022, il Legislatore ha previsto due utilizzi possibili del credito d’imposta:
• in compensazioni di debiti tributari;
• cessione ad altri soggetti.
L’utilizzo in compensazione mediante modello F24 non richiede:
• la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
• l’apposizione del visto di conformità;
e non è subordinato al:
• il rispetto del limite di 2.000.000 euro di crediti compensabili per ogni esercizio;
• il rispetto del limite di 250.000 euro previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello REDDITI.
Inoltre, i crediti d’imposta:
• non sono tassati ai fini IRPEF – IRES – IRAP;
• sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi (dell’energia elettrica), a condizione che il cumulo delle agevolazioni non superi il costo sostenuto.

4. MODALITÀ OPERATIVE: TERMINI DI UTILIZZO E CODICI TRIBUTO
Il modello F24 per la compensazione deve essere presentato entro scadenze diverse a seconda del periodo di maturazione del credito d’imposta, pertanto:
• per il credito calcolato sui costi sostenuti nel III e IV trimestre del 2022, la scadenza per la compensazione è fissata al 30 settembre 2023 (prorogata rispetto al termine iniziale del 30.06.2023);
• per il I trimestre 2023, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2023, salvo successive proroghe.
I codici tributo, emanati con risoluzione dall’Amministrazione finanziaria, sono:
6970 per il III trimestre 2022;
6985 per i mesi di ottobre e novembre 2022;
6995 per il mese di dicembre 2022;
• per il I trimestre 2023 si attendono ancora le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che nonostante il IV trimestre 2022, per scelta del legislatore, non sia considerato unitariamente ma come bimestre ottobre – novembre (Decreto – legge n. 144/2022) e come singolo mese di dicembre (Decreto – legge n. 176/2022), è possibile utilizzare i relativi codici tributo 6985 e 6995 nello stesso modello F24.

5. COMUNICAZIONE DEL CREDITO MATURATO
Entro il 16.3.2023, i beneficiari dei crediti d’imposta relativi al III e IV trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (art. 1 co. 6 del DL 176/2022)
Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Per una discussione più approfondita i professionisti dello Studio sono a Vostra disposizione.