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1 PREMESSA

Con provvedimento del 15 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate, ha dato attuazione ad un nuovo e diverso regime di sostituzione del patent box, introdotto con il decreto Fisco – Lavoro e successivamente modificato dalla legge di Bilancio 2022.

A seguire una breve sintesi del nuovo regime e, successivamente, le modalità attuative.

2 AMBITO SOGGETTIVO

Beneficiari dell’agevolazione sono i titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla natura giuridica degli stessi, che:

  • abbiano ottenuto un diritto di privativa industriale relativo allo sfruttamento economico di beni immateriali;

Sono, invece, esclusi:

  • i titolari di reddito da lavoro autonomo;
  • i soggetti che si trovano coinvolti in procedure non finalizzate alla continuazione dell’attività;
  • i soggetti titolari di reddito d’impresa che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica.

3 PRINCIPALI CARATTERISTICHE

La nuova disciplina presenta le seguenti novità:

  • è consentito, ai fini dell’imposta sui redditi IRES e IRAP, maggiorare del 110% le spese sostenute per l’attività di ricerca e sviluppo, così come intese nel terzo paragrafo del provvedimento, finalizzate alla creazione, “salvaguardia” e al miglioramento di beni immateriali puntualmente identificati nel secondo paragrafo del provvedimento;
  • se il bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, è possibile recuperare le spese di ricerca e sviluppo, sostenute per crearlo, fino ad un massimo di otto periodi d’imposta precedenti;
  • rispetto alla precedente disciplina restano esclusi marchi e know – how.

4 AMBITO OGGETTIVO

I beni immateriali ai quali devono essere inerenti alle spese, sono:

  • software coperto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • disegni e modelli giuridicamente tutelati;
  • due o più dei suddetti beni immateriali, collegati tra loro da un vincolo di complementarità, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.

Sono escluse dall’agevolazione tutte le casistiche diverse da quelle esposte.

Tra le spese agevolabili cui applicare la maggiorazione del 110% rientrano:

  • le spese per il personale dipendente e/o autonomo, impiegato direttamente nello svolgimento delle attività rilevanti;
  • le “spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelle relative alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi”;
  • le spese per i servizi di consulenza inerenti alle attività rilevanti;
  • le spese per materiali e forniture relative alle attività di ricerca e sviluppo;
  • le quote di ammortamento, la quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, i canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali impiegati nell’attività agevolate.

Si ricorda, inoltre, che le spese rilevano per ciascun periodo d’imposta in base al principio, inderogabile, di competenza e che nel caso in cui le spese si riferiscano solo in parte alle attività rilevanti, le stesse potranno essere maggiorate solo per la quota riferibile a tale utilizzo.

5 LA “PENALTY PROTECTION”

Per la disapplicazione delle sanzioni (c.d. penalty protection), nel caso in cui venga recuperata in tutto o in parte la maggiorazione dedotta, occorre presentare idonea documentazione avente le seguenti caratteristiche:

  • essere redatta in lingua italiana e solo per i dati che si riferiscono a operazioni con imprese associate estere, o parti terze estere, è possibile optare per la lingua inglese;
  • deve essere suddivisa in due sezioni: A e B. Nella prima è necessario indicare una serie di informazioni finalizzate a qualificare le attività rilevanti e identificare le parti coinvolte. La sezione B contiene informazioni funzionali al calcolo delle spese agevolabili e, conseguentemente, alla base di calcolo della maggiorazione.

A livello operativo, dopo aver predisposto la documentazione, il contribuente deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione e inviarla, non oltre 20 giorni, qualora questa venga richiesta in sede di controllo. Si ricorda, inoltre, che sussiste un legame tra la documentazione in esame e il set documentale da redigere nell’ambito del bonus R&S, oltre che una stretta correlazione tra le attività rilevanti ai fini di entrambe le agevolazioni. L’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa in merito ma appare fondata la possibilità che parte della documentazione già prodotta per il credito d’imposta R&S possa essere utilizzata anche ai fini del patent box.

Quanto all’esercizio dell’opzione, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale si intende beneficiare della maggiorazione, ricordandosi che la scelta ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.

6 IL PASSAGGIO DAL PATENT BOX ALLA “SUPER DEDUZIONE”

Infine, l’amministrazione finanziaria ammette, a determinate condizioni, la possibilità, per i soggetti che hanno aderito al precedente regime del patent box (introdotto con la legge n. 190/2014 che consentiva di ridurre del 50% il reddito imponibile, derivante dall’utilizzo di determinati beni immateriali), di optare per la recente disciplina (quindi per la maggiorazione delle spese al 110%). Sono esclusi da tale previsione i seguenti soggetti:

  • coloro che hanno presentato istanza di accesso alla procedura di cui all’articolo 31-ter del DPR 600/73 (ruling), ovvero presentato istanza di rinnovo, e hanno sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate a conclusione di dette procedure;
  • i soggetti che hanno optato per il regime di “autodeterminazione” di cui all’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Si precisa che, solo nel caso in cui sia stata presentate istanza di ruling e questa risulti ancora pendente, il contribuente può comunicare all’ufficio preposto per mezzo di raccomandata o pec, la volontà di interrompere la procedura in corso, in modo irrevocabile, e accedere al nuovo regime agevolativo.

Per una discussione più approfondita i professionisti dello Studio sono a Vostra disposizione.