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1 PREMESSA

Il Decreto Legge 21/2022 ha introdotto una serie di misure a sostegno dell’economia. Indichiamo di seguito una breve disamina delle agevolazioni introdotte.

2 BONUS CARBURANTI A DIPENDENTI

 Il decreto ha introdotto la possibilità di cedere a titolo gratuito buoni carburante o analoghi titoli nella misura di euro 200 per ciascun dipendente. Stante il dettato normativo la dottrina ritiene possibile destinare il buono a un singolo dipendente o a categorie specifiche.
Il valore dei buoni benzina, limitatamente all’anno 2022, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 comma 3 TUIR.

3 CREDITO D’IMPOSTA PER AUMENTO PREZZI ENERGIA ELETTRICA

Il decreto ha introdotto la possibilità di usufruire di un credito d’imposta per le imprese non “energivore”. Si tratta di un credito d’imposta pari al 12% delle spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II° trimestre 2022 se sono rispettati i seguenti requisiti:

  • essere un’impresa non “energivora”;
  • essere in possesso di un contatore con potenza pari o superiore a 16,5kW;
  • la media dei costi della componente energia elettrica per kW/h del primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, risulti superiore del 30% della media del primo trimestre 2019.

4 CREDITO D’IMPOSTA PER AUMENTO PREZZI GAS

Il decreto ha introdotto la possibilità di usufruire di un credito d’imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale. Si tratta di un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici e solo qualora l’incremento medio del prezzo del gas riferito al I° trimestre 2022, calcolato in base al valore di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) e pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici, sia superiore del 30% rispetto al prezzo medio del I° trimestre 2019.

5 CARATTERISTICHE DEI CREDITI D’IMPOSTA

I crediti d’imposta precedentemente descritti:

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, entro il 31.12.2022;
  • non sono soggetti al limite di euro 2 milioni per l’utilizzo in compensazione dei crediti e al limite di euro 250.000 per i crediti da indicare nel riquadro RU del modello Redditi;
  • non sono tassati ai fini IRPEF/IRES/IRAP e non rilevano ai fini di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex art 61 e 109 comma 5 TUIR;
  • sono cedibili dai beneficiari ad altri soggetti compresi istituti di credito previa apposizione del visto di conformità;
  • sono cumulabili con altre agevolazioni sui medesimi costi, a condizione che il totale non porti al superamento del costo.

Per una discussione più approfondita i professionisti dello Studio sono a Vostra disposizione.