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1. PREMESSA

Con il DL 21.6.2022 n. 73, pubblicato sulla G.U. 21.6.2022 n. 143 ed entrato in vigore il 22.6.2022, sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).

Il DL 21.6.2022 n. 73 è stato convertito nella L. 4.8.2022 n. 122, pubblicata sulla G.U. 19.8.2022 n. 193 ed entrata in vigore il 20.8.2022, pre­ve­­­dendo nume­rose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 73/2022.

2. Detrazioni edilizie – Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito – cessione dei crediti

In sede di conversione del DL 73/2022, infatti, è stato abrogato l’art. 57 co. 3 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. DL “Aiuti”) il quale stabilisce che “le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b) [dello stesso DL 50/2022, n.d.r.], si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”.

In seguito a detta abrogazione, quindi, ai sensi dell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020, come da ultimo modificato dall’art. 14 co. 1 lett. b) del DL 50/2022, per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate anche in data anteriore all’1.5.2022, la quarta e ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle “società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” a favore dei “soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”, ossia a favore di tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei al­l’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

La sola norma che definisce la decorrenza della modifica normativa operata dall’art. 14 co. 1 lett. b) del DL 50/2022 rimane, infatti, quella recata dal co. 1-bis dell’art. 14 del DL 50/2022 (inserito in sede di conversione) ai sensi del quale “Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [fissata al 16.7.2022, n.d.r.], fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Nella sostanza, l’ampliamento della platea dei potenziali “acquirenti finali” dovrebbe valere anche per tutti i crediti di imposta “generati” da comunicazioni di opzione dello sconto in fattura applicato dal fornitore, oppure di opzione della “prima cessione” effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima del 16.7.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2022).

3. Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas – eliminazione del limite “de minimis

L’art. 40-quater del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, abrogando l’art. 2 co. 3-ter del DL 50/2022 convertito, elimina, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta riconosciuti alle im­prese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, l’obbligo del rispetto dei limiti “de mini­mis”.

4. Presentazione degli elenchi intrastat – ripristino del pre­cedente termine

Per effetto delle modifiche all’art. 3 co. 2 del DL 73/2022 apportate in sede di conversione in legge, è stato ripristinato il termine di presentazione degli elenchi periodici INTRASTAT entro il giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.

La versione originaria dell’art. 3 co. 2 del decreto aveva invece fissato il termine nell’ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) cui gli elenchi stessi sono riferiti.

Decorrenza

Il ripristino del precedente termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT è in vigore dal 20.8.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2022).

Il termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, pertanto, dovrebbe tornare applicabile per i termini non ancora decorsi alla suddetta data.

Secondo questa impostazione, gli elenchi INTRASTAT riferiti al mese di luglio 2022 dovrebbero quindi essere presentati entro il 25.8.2022 (e non più entro il 31.8.2022).

5. Registri contabili tenuti con sistemi elettronici

L’art. 1 co. 2-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, interviene sull’art. 7
co. 4-quater del DL 357/94, norma in virtù della quale la tenuta di qualsiasi registro contabile con si­ste­­mi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione dei me­de­simi su carta nei termini di legge (ossia, entro tre mesi da quello per la presentazione della di­chia­­razione dei redditi), a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risul­ti­no aggiornati e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in lo­ro presenza.

Per effetto delle modifiche, la disposizione riguarda non solo più la tenuta, ma anche “la conser­vazione” dei registri contabili elettronici. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo più in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche “di conservazione so­sti­tutiva digitale” ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale.

Decorrenza

La modifica è in vigore dal 20.8.2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2022.

6. Correzione di errori contabili – Rilevanza nel periodo di impu­tazione in bilancio

L’art. 8 co. 1-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, stabilisce che i componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale) per effetto della correzione di errori contabili assumono immediato rilievo fiscale (fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa) nell’esercizio in cui viene corretto l’errore, non solo ai fini IRES (come inizialmente previsto dal DL 73/2022) ma anche ai fini IRAP, senza che sia, invece, necessaria (come era stato previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.9.2013 n. 31) la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore.

Decorrenza

La modifica si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal 2022.

La semplificazione sembrerebbe trovare applicazione in relazione agli errori corretti nel 2022 (per i soggetti “solari”) e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi.

7. Valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante – Iscri­zio­ne all’ultimo valore di bilancio

I co. 3-octies – 3-decies dell’art. 45 del DL 73/2022, inseriti in sede di conversione in legge, introducono una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile di mantenere i me­desimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di rea­lizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carat­tere durevole.

Le modalità attuative contabili saranno stabilite dall’Organismo italiano di contabilità.

Il regime derogatorio si applica anche alle imprese di assicurazione. In tal caso, sono previsti un ap­posito potere regolamentare in capo all’IVASS e specifici obblighi in merito alla distribuzione degli utili derivanti dalla mancata svalutazione.

Decorrenza

La deroga, prevista in considerazione dell’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, si applica con riferimento all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del DL 73/2022 e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, in riferimento all’esercizio 2022.

La disposizione potrà, peraltro, essere prorogata, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.

8. Dichiarazione IMU per l’anno 2021 – proroga presentazione anche per gli enti non commerciali

Con le modifiche apportate all’art. 35 co. 4 del DL 73/2022 in sede di conversione in legge, è stata prevista la proroga al 31.12.2022 anche del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 degli enti non commerciali, di cui all’art. 1 co. 770 della L. 160/2019.

Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU “generica” ex art. 1 co. 769 della L. 160/2019 per l’anno 2021, era infatti già stato differito al 31.12.2022 dalla versione originaria dello stesso
art. 35 co. 4.

9. Controlli formali delle dichiarazioni precompilate pre­sen­tate mediante professionisti o caf – riduzione dal 2023

L’art. 6 del DL 73/2022, modificato in sede di conversione in legge, prevede un’ulteriore riduzione dei controlli formali, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professionista o un CAF.

9.1 Caratteristiche dei nuovi controlli formali

Viene infatti stabilito che:

  • se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
  • il controllo formale, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, avviene solo in caso di modifiche della dichiarazione precompilata;
  • il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è più richiesta la conservazione della documentazione;
  • il professionista o il CAF deve verificare, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata;
  • in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli do­cumenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

9.2 Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.

10. Comunicazione al contribuente della conclusione dell’at­tività istruttoria

Con l’art. 6-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, è stato modificato l’art. 6 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), inserendo il nuovo co. 5-bis.

La nuova norma stabilisce che l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di comunicare al con­tri­bu­en­te, che sia informato dell’inizio dell’attività istruttoria, che non sono emersi elementi per proce­dere, entro 60 giorni dalla conclusione dell’attività di controllo.

10.1 Ambito applicativo

Per esplicita previsione normativa, tale comunicazione non si applica alle liquidazioni di cui agli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (liquidazione automatica delle dichiarazioni).

In generale, il nuovo obbligo di comunicazione dovrebbe, invece, riguardare qualsiasi attività che rientri nei poteri di controllo che possono essere esercitati dall’Amministrazione finanziaria ricon­du­cibili all’art. 32 del DPR 600/73 e che prevedono una comunicazione “preventiva”, come nel caso in cui al contribuente sia inviata una richiesta, un invito o altro atto che lo renda edotto dell’i­nizio dell’attività istruttoria nei suoi confronti. Si pensi, a titolo esemplificativo, agli inviti a com­parire o all’invio di un questionario.

10.2 Contenuto della comunicazione

La comunicazione della conclusione dell’attività istruttoria:

  • è inviata con modalità semplificata;
  • non pregiudica l’esercizio successivo di ulteriore attività di controllo.

La nuova norma prevede che con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate verranno definiti:

  • i canali attraverso i quali la comunicazione sarà resa;
  • le modalità con le quali il contribuente dovrà comunicare all’Amministrazione finanziaria i propri dati e scegliere come intenda ricevere la comunicazione. Al riguardo, la norma stabilisce che i contribuenti che abbiano un’utenza mobile potranno riceverla anche mediante messaggi di testo, o l’utilizzo dell’App “IO”, o mediante posta elettronica semplice o certificata.

11. Disciplina dei versamenti e della compensazione con il modello f24 – estensione

L’art. 3-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede la possibilità per i contribuenti di effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dei versamenti e della compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Decorrenza

L’art. 3-bis del DL 73/2022 convertito sarà applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, il quale individuerà e disciplinerà le tipologie di versamenti effettuabili con il modello F24, con utilizzo dei crediti in compensazione, che non sia­no già compresi nella disciplina di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.

12. Codice della crisi – segnalazione dell’agenzia delle en­tra­­te e degli altri creditori pubblici

L’art. 37-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, modifica la disciplina delle segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate, di cui all’art. 25-novies del DLgs. 14/2019, per la composizione negoziata della crisi.

Al riguardo, si ricorda che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al DLgs. 12.1.2019
n. 14, modificato dal DLgs. 17.6.2022 n. 83, ed in vigore dal 15.7.2022, contempla:

  • specifiche disposizioni sulle misure e sugli assetti adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi d’impresa (art. 3 del DLgs. 14/2019);
  • un sistema di segnalazione funzionale all’accesso allo strumento della composizione negoziata della crisi (art. 12 del DLgs. 14/2019), quando il debitore versi in condizioni di squilibrio patri­moniale o economico-finanziario, tali da renderne probabile la crisi o l’insolvenza, e risulta ra­­gionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

12.1 Sistema di segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

L’INPS, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in presenza di soglie debitorie rilevanti, eseguono precise segnalazioni all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo PEC o, in mancanza, con raccomandata A/R inviata all’indirizzo risultante dall’Anagrafe tributaria.

Le segnalazioni contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione ne­­goziata della crisi di cui all’art. 17 co. 1 del DLgs. 14/2019, se ne ricorrono i presupposti.

12.2 Esposizione debitoria rilevante

Per l’Agenzia delle Entrate – in ragione delle modifiche introdotte in sede di conversione del DL 73/2022 – assumerà rilievo, ai fini della segnalazione, l’esistenza di un debito scaduto e non ver­­­sato relativo all’IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010, di importo superiore a 5.000,00 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. La segnalazione sarà, in ogni caso, inviata, quando il debito è superiore a 20.000,00 euro.

Nell’originaria formulazione della norma, invece, era contemplata una segnalazione del creditore fiscale in presenza di un debito scaduto e non versato per IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche superiore all’importo di 5.000,00 euro.

Resta confermato che la segnalazione, relativamente all’INPS, è compiuta in presenza di un ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

  • per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000,00 euro;
  • per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di 5.000,00 euro.

Per l’INAIL, invece, assume rilievo l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato, superiore all’importo di 5.000,00 euro.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, infine, esegue la segnalazione in presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di 100.000,00 euro, per le società di persone, all’importo di 200.000,00 euro e, per le altre società, all’importo di 500.000,00 euro.

12.3 Termine di invio delle segnalazioni

Le segnalazioni saranno inviate dall’Agenzia delle Entrate – sempre in ragione delle modifiche introdotte in sede di conversione del DL 73/2022 – contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del DPR 633/72 e, comunque, non oltre 150 giorni (e non più 60, come previsto nell’originaria formulazione della norma) dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010.

Per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, invece, resta confermato che la segnalazione è inviata entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi di cui sopra.

12.4 Ambito di applicazione temporale

Con riferimento all’Agenzia delle Entrate, la normativa trova applicazione per i debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010 a partire da quelle relative al secondo trimestre 2022 (e non più dal primo trimestre 2022 come previsto dall’originaria formulazione della norma).

Resta confermato, invece, l’ambito di applicazione temporale della disciplina per gli altri creditori pubblici qualificati; pertanto, la normativa opera:

  • per l’INPS, in relazione ai debiti accertati a decorrere dall’1.1.2022;
  • per l’INAIL, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15.7.2022;
  • per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dall’1.7.2022.

Per una discussione più approfondita i professionisti dello Studio sono a Vostra disposizione.