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Con il decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 (convertito dalla legge 27 aprile 2022, n.34) è stato introdotto a favore delle imprese non energivore, differentemente da quanto previsto nei precedenti decreti, un credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica, in modo da supportare il rialzo continuo dei prezzi legati alla materia energetica.

Ambito soggettivo di applicazione

L’articolo 3 del decreto menzionato stabilisce, al comma 1, che il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, spetta in relazione alla spesa per l’energia elettrica relativa al secondo trimestre 2022 e solo alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

Gli ulteriori due requisiti sono: l’aumento del prezzo medio (per l’acquisto dell’energia elettrica), calcolato sul primo trimestre 2022, deve essere pari o superiore al prezzo medio calcolato sul primo trimestre 2019; l’impresa non deve rientrare tra quelle considerate, con decreto ministeriale, a forte consumo di energia elettrica (c.d. energivore).

È necessario ricordare che, come anche chiarito dalla recente circolare AdE, n.13/E del 13 maggio 2022, per il calcolo del costo medio si deve solo tener conto della voce “spesa per la materia energia” con esclusione di qualsiasi altro costo (trasporto e IVA ad esempio) oltre che di eventuali benefici fiscali già goduti per i medesimi costi; per le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, il valore medio del prezzo dell’energia è stabilito, a priori, pari a 69,26 euro/MWh.

Ambito oggettivo di applicazione

Costituisce presupposto per l’applicazione della disposizione in commento il sostenimento (per il periodo 1° aprile al 30 giugno) della spesa intesa come effettiva ovvero con esclusione dei consumi stimati e fatturati “in acconto” dai fornitori di energia; inoltre, la spesa deve essere inerente rispetto all’attiva d’impresa e cioè deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

Misura ed utilizzo del credito d’imposta

Nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi, il credito d’imposta, come stabilito dal recente DL 50/2022, è pari al 15% della spesa sostenuta (la percentuale con il decreto del 21 marzo 2022, n.21 era pari al 12%) e a tale credito:

  • non si applica il limite annuale di euro 250.000 riferito ai crediti da esporre nel quadro RU del modello dichiarativo;
  • non si applica il limite di euro 2.000.000 per le compensazioni orizzontali dei crediti;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile dell’IRAP oltreché essere escluso dal calcolo del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle altre spese deducibili;
  • è cumulabile con le altre agevolazioni riferite ai medesimi costi a patto che il valore finale del credito non superi i costi stessi.

Il credito può essere portato in compensazione con l’utilizzo, nel modello F24, del codice tributo 6963.

Il beneficio fiscale può anche essere ceduto, alla pari dei bonus edilizi, per tre volte consecutive e solo per intero; la seconda e la terza cessione può essere solo a beneficio esclusivo di banche, intermediari finanziari, e soggetti analoghi.

Per una discussione più approfondita i professionisti dello Studio sono a Vostra disposizione.