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Con l’ordinanza n. 22539 del 10.08.2021, i Giudici della Corte di Cassazione hanno fornito importanti chiarimenti in termini di onere probatorio nell’ambito dei prezzi di trasferimento infragruppo, e di corretta applicazione del metodo utilizzato per determinare la congruità dei prezzi di trasferimento.

In ambito Transfer Price, i criteri di determinazione del “giusto prezzo di trasferimento” vengono stabiliti ricorrendo a metodi diversi, non solo per applicazione pratica, ma anche per derivazione legislativa. Quanto alla normativa domestica, l’articolo di riferimento è il 110, comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), mentre a livello internazionale, si fa riferimento al noto “principio di libera concorrenza” (c.d. arm’s-lenght principle) contenuto nell’articolo 9, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione, in base al quale il prezzo stabilito nelle transazioni economiche e commerciali intercorse tra imprese appartenenti allo stesso Gruppo, dovrebbe corrispondere al prezzo che sarebbe stato convenuto tra imprese indipendenti per transazioni identiche o similari sul libero mercato.

È chiaro come il riferimento normativo sia marcatamente indirizzato al prezzo, data la necessità di misurare numericamente la congruità delle transazioni. Nella quantificazione del prezzo “corretto” sarebbe generico ed astratto fermarsi sul principio di libera concorrenza che invece deve risultare concretamente dai metodi di determinazione dello stesso. Per questo motivo, le istituzioni internazionali, in particolare l’Ocse nello specifico, e a seguire quelle nazionali, affermano l’importanza di tali metodi lasciando agli operatori specializzati la facoltà di scegliere tra tutti quello più appropriato al contesto in esame e alle caratteristiche dei soggetti, tra i quali avviene la transazione. La mancanza di vincoli genera tuttavia incertezze valutative nei soggetti tenuti al controllo e all’accertamento sulla correttezza dei prezzi applicati. Da tale contesto è scaturita la controversia, oggetto dell’ordinanza n. 22539 del 10.08.2021, in cui l’Amministrazione finanziaria, applicando il metodo del confronto del prezzo, riteneva inadeguato il valore di scambio infragruppo individuato dal contribuente che invece giudicava errata la comparazione. I Giudici, nel definire la controversia, hanno tracciato importanti principi di diritto, in particolare, sotto il profilo dell’onere della prova, qualora l’Ufficio intenda superare il dato negoziale del valore di transazione applicato da un’impresa residente nei confronti di una impresa infragruppo non residente. Quest’ultima ha l’onere di provare il maggior reddito che sarebbe derivato al contribuente qualora avesse scambiato i beni e i servizi con economie terze, in analoghe condizioni di mercato.

In conclusione, l’Amministrazione finanziaria deve provare l’esistenza di transazioni economiche ad un valore che si dimostri inferiore a quello di mercato, provando che il criterio di determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo dalla stessa applicato è più appropriato alle circostanze del caso oggetto di valutazione.

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