Con la risposta a interpello 23.1.2020 n. 10, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i voucher emessi nell’ambito di piani di welfare aziendale, ai sensi dell’art. 51 co. 3-bis del TUIR e dell’art. 6 del DM 25.3.2016, possono qualificarsi come “buoni-corrispettivo” ai fini IVA.
Nel caso oggetto dell’interpello, una società specializzata gestisce i piani welfare delle aziende clienti in qualità di mandataria senza rappresentanza.
I voucher sono emessi mediante un portale web, messo a disposizione dalla società di welfare, secondo il seguente schema:
- i lavoratori scelgono sul portale i beni o servizi desiderati tra quelli presenti in un elenco predeterminato, comunicando i dati del fornitore selezionato;
- quando il fornitore comunica l’accettazione, il portale genera un documento di legittimazione che conferisce al dipendente il diritto di ricevere il bene o servizio prescelto;
- al contempo, la società di welfare si obbliga al pagamento al fornitore e, successivamente, “ribalta” il costo dell’acquisto sulle aziende clienti.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, poiché i documenti di legittimazione sono emessi ai sensi dell’art. 51 co. 3-bis del TUIR e dell’art. 6 del DM 25.3.2016, essi rientrano nella nozione di “buono-corrispettivo” ai fini IVA (art. 30-bis della direttiva 2006/112/CE e art. 6-bis del DPR 633/72).
Infatti, essi presentano le caratteristiche essenziali dei “buoni corrispettivo”, vale a dire:
- l’obbligo di essere accettati dal fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
- l’indicazione dei beni o servizi in essi incorporati o, in alternativa, l’identità dei potenziali fornitori.
Resta fermo che la specifica disciplina non si applica se la cessione o prestazione che i buoni incorporano rientra tra le fattispecie espressamente escluse da essa (es. titoli di trasporto, biglietti di ingresso a cinema e musei, francobolli, buoni sconto). In tal caso, dovrà applicarsi il regime IVA individuato con la ris. Agenzia delle Entrate 22.2.2011 n. 21.
Nel caso specifico, i voucher consentono di determinare, fin dal momento della loro emissione, la natura, qualità e quantità dei beni e servizi incorporati, il luogo di effettuazione dell’operazione e l’identità del beneficiario. Poiché tali elementi permettono di individuare con certezza, fin dall’origine, il trattamento IVA dell’operazione in essi incorporata, i voucher in parola possono qualificarsi come “buoni monouso” ai sensi dell’art. 6-ter del DPR 633/72.
La qualificazione dei voucher come “monouso” implica che:
- all’atto della generazione del buono il fornitore deve emettere fattura nei confronti della società di servizi in quanto le operazioni incorporate si considerano effettuate in tale momento;
- al momento del riscatto dei beni o servizi da parte del beneficiario, non sorgerà alcun ulteriore obbligo IVA in capo al fornitore.
La società di welfare “ribalterà” l’acquisto sulle aziende clienti ai sensi dell’art. 3 co. 3, ultimo periodo, del DPR 633/72, applicando il medesimo trattamento IVA relativo all’operazione intercorsa con il fornitore.
Il trasferimento del voucher ai dipendenti costituisce un’operazione non rilevante ai fini IVA ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DPR 633/72.
In linea di principio, la disciplina IVA di un’operazione deve essere la stessa sia se inclusa in un buono-corrispettivo, sia se esclusa da esso. Pertanto, laddove il fornitore si avvalga, ad esempio, del regime forfetario ex L. 190/2014, emetterà fattura nei confronti della società di welfare senza addebito dell’IVA al momento dell’emissione del buono (la società di welfare, però, non applicando detto regime, “ribalterà” l’acquisto all’azienda mandante applicando l’imposta).
Qualora il voucher dia diritto a un pacchetto turistico, e il fornitore sia un’agenzia di viaggi che adotta il regime di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72, non trovano applicazione le regole IVA in materia di buoni-corrispettivo circa il momento di effettuazione dell’operazione. Pertanto, l’agenzia di viaggi dovrà emettere fattura, senza separata indicazione dell’imposta, verso la società di welfare, non al momento dell’emissione del buono, bensì nel momento in cui incassa il corrispettivo per il servizio reso.
Il riaddebito del corrispettivo da parte della società mandataria nei confronti dell’azienda cliente dovrà essere assoggettato al medesimo regime IVA speciale di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72.