Con la risposta a interpello 27.3.2020 n. 96, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito ai criteri di territorialità IVA applicabili ai servizi di logistica integrata.
L’operazione sottoposta all’esame dell’Agenzia consiste, in particolare, nella movimentazione e nel magazzinaggio della merce del committente, nell’espletamento di servizi doganali, nell’assistenza al confezionamento, all’etichettatura, alla contabilizzazione, alle spedizioni per i clienti nell’ambito dell’e-commerce, ecc.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, i servizi logistici e di e-commerce costituiscono, nel caso specifico, una prestazione unitaria ai fini IVA, in cui lo stoccaggio delle merci negli immobili costituisce l’elemento principale.
Altre prestazioni come il reimballaggio, invece, hanno valenza autonoma ai fini dell’imposta, in quanto non direttamente collegate ai servizi di logistica, ma possono considerarsi accessorie se la loro remunerazione assume natura secondaria rispetto a detti servizi.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 27.6.2013 causa C-155/12 (RR Donnelley), chiarisce che il servizio di logistica in argomento potrebbe essere ricondotto, ai fini IVA, tra le prestazioni relative a beni immobili di cui all’art. 7-quater del DPR 633/72, rilevanti nello Stato in cui l’immobile è ubicato, solo se venisse riconosciuto al beneficiario il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato.
Nel caso specifico, tuttavia, il committente non partecipa alle attività di logistica, né le dirige e coordina e accede ai siti dove si svolge il servizio solo in forma eccezionale e periodica, al solo fine di testare la qualità dei servizi resi.
Pertanto, la prestazione di logistica integrata esaminata nella risposta 96/2020 deve qualificarsi, ai fini IVA, come prestazione “generica” ex art. 7-ter del DPR 633/72 e deve considerarsi rilevante nello Stato in cui è stabilito il committente soggetto passivo IVA.