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Con la circ. dell’Agenzia delle Entrate del 29.10.2020 n. 28, sono stati forniti importanti chiarimenti sulle modalità di fruizione del Patent box in merito all’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile (art. 4 del DL 34/2019 e provv. Agenzia delle Entrate 30.7.2019 n. 658445).

La circ. n. 28/2020 ripercorre le caratteristiche del regime di “autoliquidazione” del contributo economico derivante dall’utilizzo diretto e indiretto dei beni agevolabili e fornisce:

  • chiarimenti sull’ambito soggettivo e oggettivo dell’agevolazione;
  • indicazioni operative sul rapporto tra l’opzione Patent box e l’opzione di “autoliquidazione”;
  • soluzioni interpretative sulle condizioni e gli effetti del regime “fai da te”, anche nelle ipotesi di rinuncia alle procedure di ruling pendenti e per coloro che hanno già autoliquidato negli esercizi pregressi;
  • chiarimenti relativi alla documentazione da predisporre per consentire il riscontro, da parte dell’Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito escluso.

Il regime di autoliquidazione OD (oneri documentali) consente, in tutti i casi di utilizzo diretto del bene, in alternativa all’accordo con il Fisco, di autoliquidare il beneficio in dichiarazione, purché il contribuente predisponga il set informativo richiesto. Dall’idoneità della documentazione discende, altresì, un effetto premiale nell’eventualità di una successiva rettifica del contributo economico in sede di controllo. La fruizione del beneficio è frazionata nell’arco temporale di 3 anni.

Pertanto:

  • nelle ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale, la predisposizione della documentazione, come definita nel provvedimento, costituisce una condizione per l’accesso al regime di autoliquidazione OD, a prescindere dal successivo giudizio di idoneità sulla stessa;
  • diversamente, in tutte le altre ipotesi di utilizzo, la predisposizione del set documentale non costituisce un presupposto per poter procedere in autoliquidazione, ma piuttosto la condizione per godere dell’esimente sanzionatoria, laddove la documentazione sia ritenuta idonea in esito all’attività di controllo.

Resta ferma per il contribuente che opta per il regime di autoliquidazione OD la modalità di fruizione del beneficio da frazionare nell’arco temporale di 3 anni, nel caso di utilizzo diretto del bene agevolabile.

Diversamente, nelle ipotesi di utilizzo indiretto del bene agevolabile e di realizzo delle relative plusvalenze, la fruizione del beneficio avviene integralmente nell’anno.

Salvo casi specifici, il primo periodo d’imposta di applicazione del regime di autoliquidazione OD è l’anno 2019.

La sussistenza di una valida opzione Patent box costituisce un presupposto necessario per l’esercizio dell’opzione OD.

L’opzione OD:

  • va comunicata entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione o nel maggior termine di 90 giorni, in caso di dichiarazione tardiva;
  • può essere esercitata anche tardivamente, purché vengano rispettate le condizioni previste dall’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 per la remissione in bonis.

Al fine di rinunciare alla procedura di Patent box, compresa la rinuncia all’istanza di rinnovo di un accordo già concluso, occorre comunicare l’espressa e irrevocabile volontà di rinunciare alla prosecuzione della stessa:

  • entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in corso alla data dell’1.5.2019 (quindi entro il prossimo 30.11.2020), o entro il maggior termine di 90 giorni, in caso di dichiarazione tardiva;
  • tramite PEC o raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio presso il quale è incardinata la trattazione dell’istanza.

Occorre altresì predisporre il set documentale che supporti la ricostruzione del beneficio in relazione a ciascuno di tali periodi e comunicarne il possesso nella medesima dichiarazione dei redditi.

Qualora si decida di rinunciare alle procedure di Patent box attivate successivamente all’1.5.2019, si potrà optare per il regime di autoliquidazione OD a partire dal periodo d’imposta in cui si è deciso di rinunciare alla procedura. In tal caso, l’abbandono della procedura di Patent box preclude la possibilità di fruire dell’agevolazione in relazione ai redditi ritraibili dallo sfruttamento dei beni agevolabili negli esercizi intermedi.

Si ricorda che in alternativa al regime di autoliquidazione OD, il contribuente può optare per il ruling, vale a dire la procedura preventiva per un accordo in contradditorio con l’Agenzia delle Entrate (art. 31-ter, D.P.R. n. 600/1973).