Con la risposta a interpello 13.2.2020 n. 59, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata fruizione del regime degli impatriati nel periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia non preclude l’utilizzo dell’agevolazione nei periodi d’imposta successivi.
Come chiarito con la circ. Agenzia delle Entrate 17/2017 (Parte II, § 4.2.1), il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo per il quale il lavoratore ha presentato la richiesta scritta, al quale saranno commisurate le relative detrazioni.
Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tal caso, il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.
Con riferimento al caso di specie, il contribuente istante ha dichiarato di non aver formulato alcuna richiesta al proprio datore di lavoro nel periodo di imposta di rimpatrio (2017) né nel periodo di imposta successivo (2018), né ne ha dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione ad oggi risultano scaduti. Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, per tali periodi di imposta l’accesso al regime è precluso.
Tuttavia, l’Agenzia ha affermato che l’istante potrà fruire del regime in esame per i restanti tre periodi di imposta del quinquennio agevolabile, con le modalità sopra esposte.