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Con le risposte agli interpelli del 4.11.2020 n. 525, 528 e 529 e 5.11.2020 n. 530, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla corretta applicazione dell’agevolazione IVA di cui all’art. 124 del DL 34/2020, che prevede l’applicazione dell’aliquota zero, sino al 31.12.2020, sulla cessione dei beni tassativamente elencati nella norma, e dell’aliquota pari al 5% dall’1.1.2021.

Con la risposta all’interpello n. 525/2020 è stato chiarito che l’agevolazione IVA può applicarsi anche nel caso in cui le cessioni di abbigliamento protettivo per il contrasto al COVID-19 vengano effettuate nei confronti di grossisti, i quali a loro volta rivendono a operatori appartenenti a vari settori merceologici o ad aziende della filiera alimentare o della “grande distribuzione”.

Per fruire dell’agevolazione gli articoli devono essere classificabili nell’ambito dei codici doganali individuati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella circ. del 30.5.2020 n. 12. Deve trattarsi, inoltre, di DPI (dispositivi di protezione individuale) o dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali), compresi nel Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 (e relativi aggiornamenti).

Come già precisato nella circ. dell’Agenzia delle Entrate del 15.10.2020 n. 26 (§ 2.11), i beni in esame possono essere destinati non soltanto al personale sanitario, ma anche a soggetti che, in base al proprio settore di attività, siano tenuti al rispetto dei protocolli di sicurezza anti COVID-19.

Con la risposta ad interpello n. 528/2020 è stato chiarito che le disposizioni di cui all’art. 124 del DL 34/2020 non si riferiscono solo alle cessioni dei beni anti COVID-19, ma anche alle prestazioni di servizi di cui all’art. 16 co. 3 del DPR 633/72 relative a tali prodotti.

L’esenzione IVA con diritto alla detrazione (o, dall’1.1.2021, l’aliquota del 5%) si applica, quindi, anche qualora i predetti beni (es. apparecchiature biomedicali) siano messi a disposizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.

La risposta ad interpello n. 529/2020 ha chiarito che l’agevolazione IVA di cui all’art. 124 del DL 34/2020 non va applicata, indistintamente, ai guanti (in lattice, vinile e nitrile) classificabili alle voci doganali ex 3926 2000, ex 4015 1100 ed ex 4015 1900, ma solo a quelli che presentano le caratteristiche di DPI o dispositivo medico.

Il beneficio spetta, inoltre, alle sole cessioni di “detergenti disinfettanti per mani” che possiedano un’azione “virucida, battericida o fungicida” in grado di distruggere o rendere innocui i microrganismi. Sono tali i biocidi (BPR) o i presidi medico chirurgici (PMC), autorizzati dal Ministero della Salute o dall’Istituto Superiore di Sanità, che riportano in etichetta obbligatoriamente il numero di registrazione/autorizzazione.

Secondo quanto chiarito dalla risposta ad interpello n. 530/2020, le cessioni di detergenti per mani possono beneficiare dell’agevolazione IVA prevista dall’art. 124 del DL n. 34/2020 solo nell’ipotesi in cui abbiano un potere disinfettante. In tale disposizione, infatti, il Legislatore ha inteso riferirsi a biocidi o presidi medico-chirurgici, che hanno un’azione virucida.

Sono, inoltre, agevolabili le soluzioni idroalcoliche che costituiscono “disinfettanti a base alcolica, certificati come PMC o biocidi”, a base di etanolo almeno pari o superiore al 70%. Non rileva, ai fini del beneficio, la dimensione della confezione nella quale il prodotto viene venduto (che può essere, quindi, anche inferiore al litro).

Per i motivi su esposti, sono invece esclusi dall’agevolazione i prodotti (ad esempio gel per la pulizia delle mani o saponi per toeletta) classificabili nella categoria TARIC 33, che non risulta neppure annoverata fra quelle agevolabili, indicate nella circ. dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 30.5.2020 n. 12.

I vaccini anti-influenzali possono rientrare nel novero dei beni la cui importazione può avvenire in franchigia da dazi e da IVA, al verificarsi delle condizioni stabilite dalla Decisione (UE) n. 2020/491. Tale disposizione, la cui efficacia è stata recentemente estesa al 30.4.2021 dalla Decisione (UE) n. 2020/1573, prevede l’esenzione dai dazi doganali e dall’imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui le merci, necessarie a contrastare l’emergenza sanitaria, siano importate da organizzazioni statali, enti pubblici e altri organismi di diritto pubblico, unità di pronto soccorso o altre organizzazioni di beneficenza o filantropiche che siano approvate dalle competenti autorità.

I beni agevolati devono essere distribuiti gratuitamente alle persone interessate, a quelle a rischio contagio o a coloro che siano impegnati nella lotta contro la pandemia. Considerato che la somministrazione dei vaccini anti-influenzali determinerebbe, secondo recenti rilevazioni scientifiche, una “minore esposizione al rischio di contrarre il virus”, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sottolinea come, in presenza delle altre condizioni, detti vaccini potrebbero essere importati in franchigia da dazi e IVA, come previsto dalla Decisione (UE) n. 2020/491.

La Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della Direttiva 2006/112/CE, che dovrebbe prevedere l’istituzione del nuovo art. 129-bis, grazie al quale sarebbe consentita l’introduzione di un regime di esenzione IVA o di applicazione di un’aliquota ridotta, da parte degli Stati membri, in relazione alle forniture di vaccini in grado di contrastare il virus COVID-19. La nuova disposizione sarebbe estesa, a regime, anche ai vaccini anti-influenzali.