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Il Ddl. di conversione del DL 104/2020 prevede la possibilità per i soggetti che nella redazione del bilancio 2020 “non adottano i principi contabili internazionali” di non imputare al Conto economico di tale esercizio la quota annua di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali “mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato”.

In applicazione della facoltà di deroga è previsto il differimento all’esercizio successivo (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare quello che si chiuderà al 31 dicembre 2021) della quota di ammortamento non effettuata nel 2020; con il medesimo criterio sono differite le quote successive, allungando di fatto di un anno il piano di ammortamento originario dei cespiti in questione.

La misura in commento potrebbe inoltre, in considerazione dell’evoluzione della situazione economica conseguente all’emergenza sanitaria in corso, essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.

Le società che applicano i principi contabili nazionali che decideranno di attivare la sospensione, totale o parziale, degli ammortamenti dovranno destinare il corrispondente ammontare a una riserva indisponibile di utili. Nel caso in cui l’utile d’esercizio risultasse inferiore alla quota di ammortamento differita, sarà necessario integrare la suddetta riserva mediante l’utilizzo di riserve di utili ovvero di altre riserve patrimoniali disponibili. Eventuali ulteriori carenze dovranno essere colmate attraverso una specifica destinazione degli utili degli esercizi successivi.

In riferimento all’attivazione della deroga e le relative motivazioni dovrà essere fornita apposita informativa nella Nota integrativa del bilancio 2020, unitamente alla quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati (e conseguenti impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio) e all’iscrizione del relativo importo della corrispondente riserva indisponibile.

I soggetti che decidono di avvalersi della facoltà in esame, secondo quanto previsto dalla normativa, possono in ogni caso dedurre la quota di ammortamento non imputata a Conto economico e alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR. La medesima previsione opera ai fini IRAP.

La disposizione introduce quindi una deroga, in ottemperanza all’art. 109 comma 4, lett. b) del TUIR, alla regola generale per cui le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al Conto economico relativo all’esercizio di competenza. Ciò comporta un disallineamento tra valore civilistico e fiscale per cui, in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020, sarà necessario effettuare una variazione in diminuzione che, avendo natura temporanea, comporterebbe lo stanziamento di imposte differite passive nel bilancio 2020.

Queste ultime andranno poi utilizzate nell’ultimo esercizio di ammortamento civilistico, posto che per il medesimo periodo di imposta non si avrà alcuna quota di ammortamento fiscalmente deducibile.

Il predetto disallineamento comporterà sicuramente una complessa gestione del quadro RV, all’interno del quale andranno riconciliati i diversi valori civilistici e fiscali dei beni.