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La circ. Agenzia delle Entrate 22.6.2020 n. 17 chiarisce la portata dell’art. 5-ter del DLgs. 218/97, relativo all’obbligatorietà, a partire dagli accertamenti emessi dall’1.7.2020 (dunque datati e sottoscritti dal funzionario a tale data), di un contraddittorio preventivo strumentale alla definizione della vertenza mediante adesione.

La norma impone all’Ufficio di notificare al contribuente, prima dell’emissione dell’atto, l’invito di cui all’art. 5 del DLgs. 218/97.

A seguito della ricezione dell’avviso di accertamento, è inibita la possibilità di presentare domanda di adesione: la sua eventuale presentazione non sospende il termine per il ricorso (art. 6 co. 2 del DLgs. 218/97).

La mancata partecipazione del contribuente all’incontro non è soggetta a sanzioni, posto che tale condotta preclude l’adesione in caso di successivo accertamento.

Alla luce della collocazione della norma all’interno del Capo II del DLgs. 218/97, l’obbligo sussiste esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di:

  • imposte sui redditi e relative addizionali;
  • contributi previdenziali;
  • ritenute alla fonte;
  • imposte sostitutive;
  • IRAP;
  • IVIE/IVAFE;
  • IVA.

Viene altresì precisato, in relazione alle cause ostative all’applicazione della disciplina, che:

  • in caso di rilascio del PVC (art. 5-ter co. 1 del DLgs. 218/97), il contraddittorio può comunque essere attivato relativamente ai casi in cui la contestazione si fondi su elementi diversi da quelli “certi”, restando invece opportuno in tutti gli altri casi (cfr. nota 14);
  • in relazione agli avvisi di rettifica parziale IVA (art. 5-ter co. 2 del DLgs. 218/97) occorre fare riferimento a quelli basati su elementi “certi e diretti” che non presuppongono ricostruzioni induttive o utilizzo delle presunzioni;
  • integrano ipotesi di particolare urgenza (art. 5-ter co. 4 del DLgs. 218/97) il pericolo derivante da reiterate violazioni che comportino l’obbligo di denuncia per reati tributari (Cass. 22.1.2020 n. 1289, Cass. 18.7.2014 n. 16478) e le circostanze imprevedibili e sopravvenute che impongano una stretta tempistica per gli adempimenti dell’amministrazione finanziaria (Cass. 23.7.2015 n. 15547);
  • sono ricomprese fra le forme di partecipazione pre-accertativa (art. 5-ter co. 6 del DLgs. 218/97) le verifiche derivanti da studi di settore (art. 10 della L. 146/98), omissione della comunicazione dei dati ai fini ISA (art. 9-bis co. 16 del DL 50/2017), accertamenti sintetici (art. 38 co. 4 del DPR 600/73), accertamenti sull’abuso del diritto (art. 10-bis co. 6 e 7 della L. 212/2000).

Ai sensi dell’art. 5 co. 3-bis del DLgs. 218/97, se fra la data di comparizione dell’invito e quella di decadenza del potere di accertamento intercorrono meno di 90 giorni, il termine per la notificazione dell’atto impositivo è prorogato di 120 giorni.

Il differimento opera al semplice ricorrere di un invito a comparire e in presenza di un termine inferiore ai 90 giorni, senza distinzioni fra contraddittorio “obbligatorio” (art. 5-ter del DLgs. 218/97) e facoltativo.