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Il CNDCEC ha recentemente reso noto di aver pubblicato il nuovo “Regolamento degli Organismi di Composizione delle crisi da Sovraindebitamento” di cui alla L. n. 3/2012, che integra e aggiorna il precedente modello, approfondisce alcune tematiche della disciplina di cui al DM n. 202/2014 e, inoltre, recepisce le principali indicazioni emerse dalle prassi dei singoli OCC.

Il documento citato contiene un’esemplificazione del Regolamento destinato all’organizzazione e al funzionamento degli OCC, i quali erogano il servizio di gestione delle crisi da sovraindebitamento e rappresentano articolazioni interne degli Ordini territoriali (art. 15 L. n. 3/2012 e art. 4 DM n. 202/2014).

Il nuovo Regolamento è composto da 19 articoli e 2 allegati, rappresentati dal Codice etico – al quale il gestore è obbligato a conformarsi nell’espletamento della propria attività (allegato A) – e dal procedimento per l’applicazione delle sanzioni e l’individuazione dei criteri di sostituzione dei gestori, predisposto ai sensi dell’art. 10 del DM 202/2014 (allegato B).

Particolare attenzione è dedicata al ruolo del referente, alle sue funzioni, alle incompatibilità, alla nomina e alla durata dell’incarico (art. 6). Inoltre, è stabilito che la cessazione dalla carica di referente per scadenza naturale dell’incarico produrrà effetto dalla nomina del nuovo referente successivamente all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine.

Tra i vari compiti, il referente dovrà monitorare l’attività dei gestori, segnalare al Consiglio dell’Ordine le violazioni della legge, del Regolamento e del Codice etico, proporre al Consiglio dell’Ordine ogni iniziativa volta a migliorare il funzionamento dell’OCC e della segreteria amministrativa, relazionare al Consiglio dell’Ordine (una volta l’anno in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio) sul funzionamento dell’OCC, proporre le modifiche del Regolamento e agli Allegati per migliorare il funzionamento e la qualità del servizio.

Presso la segreteria dell’OCC è tenuto e aggiornato l’Elenco dei gestori (art. 9) al quale potranno iscriversi i professionisti iscritti all’Albo in possesso dei requisiti stabiliti nell’art. 4 commi 5 e 6 del DM n. 202/2014. Gli interessati dovranno presentare domanda all’OCC, il quale provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dal Regolamento ai fini dell’iscrizione.

Il richiedente può ricorrere contro la delibera di non ammissione tramite proposta di ricorso al Consiglio dell’Ordine entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui il ricorso sia presentato da un soggetto diverso dal richiedente, il predetto termine decorre dal giorno in cui la decisione risulta annotata nel libro delle deliberazioni del Consiglio dell’Ordine.

Ai fini della determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell’OCC, l’art. 18 stabilisce che l’OCC può valutare l’opportunità che il debitore versi un acconto sul compenso complessivo, “salvo differente accordo con il debitore”.

Relativamente al Codice etico (allegato A del Regolamento), l’art. 1 indica i requisiti di “indipendenza” del gestore della crisi, specificando, altresì, che per “soggetti che hanno interesse nell’operazione” si intendono: i creditori, i coobbligati con il debitore, i soggetti che hanno prestato garanzie personali o reali a favore del debitore, il coniuge, il convivente, i parenti e affini (in linea retta o collaterale) fino al terzo grado, del debitore persona fisica, i soci e i componenti degli organi di amministrazione e di controllo nel caso di debitore diverso dalla persona fisica.

I requisiti di onorabilità del gestore della crisi sono elencati all’art. 7 del Codice etico.

Infine, l’allegato B del Regolamento contiene il “procedimento per l’applicazione delle sanzioni e i criteri di sostituzione dei gestori, ex art. 10 del DM n. 202/2014” che disciplina: la procedura di contestazione scritta della violazione e quella di successiva irrogazione della sanzione (art. 1 e 2); le tipologie di sanzioni (avvertimento, sospensione, cancellazione dall’Elenco, art.3); una procedura specifica di sostituzione del gestore che non abbia adempiuto all’obbligo di aggiornamento biennale (art. 4), il procedimento disciplinare presso l’Ordine di appartenenza (art. 5), unitamente agli obblighi di comunicazione del referente al responsabile del registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia, dei provvedimenti di sospensione e cancellazione dall’Elenco irrogati (art. 6).