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L’Agenzia delle Entrate, con il provv. del 27.1.2020 n. 18379, ha esteso l’utilizzo del modello F24 per il pagamento delle somme dovute per la registrazione degli atti privati.

Con la successiva ris. dell’Agenzia delle Entrate del 20.2.2020 n. 9, sono:

  • stati istituiti o ridenominati i codici tributo da utilizzare per i versamenti in esame;
  • state impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli F24.

Mediante la ris. del 19.11.2020 n. 73, l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati, che si aggiungono a quelli già istituiti con la suddetta ris. 9/2020.

Per effettuare il versamento con il modello F24 delle somme in esame, sono stati istituiti i seguenti ulteriori codici tributo:

  • “1555”, denominato “ATTI PRIVATI – Imposta ipotecaria”;
  • “1556”, denominato “ATTI PRIVATI – Imposta catastale”;
  • “1557”, denominato “ATTI PRIVATI – Sanzione imposte ipotecarie e catastali – Ravvedimento”.

Per effettuare il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla registrazione degli atti privati, devono essere utilizzati i vigenti codici tributo di cui alle risoluzioni 25.3.2016 n. 16 e 18.7.2018 n. 57, di seguito indicati, appositamente ridenominati:

  • “A140”, ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta ipotecaria – Somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A141”, ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta catastale – Somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A149”, ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI San-zione Imposte catastali e ipotecarie – Somme liquidate dall’ufficio”.

La risoluzione precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il vigente codice tributo “9400 – Spese di notifica per atti impositivi”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.

In caso di versamenti derivanti da avvisi di liquidazione, occorre riportare negli appositi campi il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.