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Con la risoluzione del 14.8.2020 n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla decorrenza della nuova disciplina dei fringe benefit, ai sensi dell’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR (come modificato dall’art. 1 co. 632 della L. 160/2019, legge di bilancio 2020), per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

La nuova disciplina si applica ai veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall’1.7.2020.

La locuzione “di nuova immatricolazione” va ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dall’1.7.2020 (non rilevando la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020, vale a dire l’1.1.2020).

Al fine di individuare i “contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020”, rileva il momento della sottoscrizione, da parte del datore di lavoro e del dipendente, dell’atto di assegnazione del benefit.

È necessario, inoltre, che il veicolo sia assegnato al dipendente a decorrere dall’1.7.2020.

Nel caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dall’1.7.2020 ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, scorporando quindi dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.