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Con la risposta a interpello 24.1.2020 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non configura un’ipotesi di destinazione a struttura produttiva situata all’estero, ai sensi dell’art. 7 co. 1 del DL 87/2018, il noleggio di macchinari “iper-ammortizzabili” a clienti ita­liani che li impiegano temporaneamente presso propri cantieri all’estero, per cui tali beni possono continuare a beneficiare dell’agevolazione.

Una società che noleggia beni relativi al settore edile evidenzia che talvolta i beni dati in noleggio vengono temporaneamente impiegati dai clienti italiani nei loro cantieri si­tuati all’estero, previa autorizzazione.

La società chiede quindi se il noleggio dei suddetti beni, effettuato nei confronti di clienti italiani che li impiegano temporaneamente presso cantieri esteri, possa deter­mi­nare il recupero dell’iper-ammortamento, configurando una destinazione a struttura produttiva situata all’estero.

L’iper-ammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strut­­ture produttive situate nel territorio nazionale.

È previsto il recupero dell’agevolazione se, nel corso del periodo di fruizione del bene­­ficio, i beni oggetto di agevolazione sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.

La ratio del meccanismo di recupero dell’agevolazione, nell’ipotesi di violazione del vincolo di territorialità, è quella di ostacolare comportamenti volti alla fruizione in Italia di un’agevolazione fiscale (sotto forma di maggior ammortamento del bene) in assenza di contributo, da parte del bene stesso, al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ubicata in Italia titolare degli stessi.

Nel caso di specie non si configura una destinazione a struttura produttiva situata all’estero, considerando che i beni mantengono un nesso funzionale con l’attività d’im­presa svolta in Italia.